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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30815/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e contestazione della attendibilità delle rilevazioni etilometriche: gli scontrini erano stati corretti a penna (per adeguamento dell'ora legale e per passaggio di data a cavallo della mezzanotte) e uno recava la dicitura "volume insufficiente", quindi, secondo la difesa, l'accertamento sarebbe inattendibile e si sarebbe dovuto acquisire la documentazione di omologazione/taratura dell'etilometro; (2) estinzione del reato per prescrizione: il difensore sostiene che il termine prescrizionale per le contravvenzioni (4/5 anni a seconda del calcolo) era già decorso alla data della sentenza di secondo grado, anche applicando i criteri della legge 103/2017 (c.d. legge Orlando).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla validità dell'etilometro: le correzioni manuali agli scontrini erano spiegate dall'operatore (ora legale e passaggio della mezzanotte), la dicitura "volume insufficiente" non era indicativa di errore dello strumento e l'apparecchio non aveva segnalato malfunzionamenti; le richieste difensive di acquisire i certificati di omologazione e le revisioni sono state considerate meramente esplorative perché mancavano elementi concreti che dessero conto di un difetto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione: il fatto è del 12/12/2017, pertanto si applica il regime introdotto dalla legge Orlando (per i fatti dal 3/8/2017 al 31/12/2019) con i periodi di sospensione previsti; conteggiati tali periodi la prescrizione non è decorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Qualifica il reato contestato: guida in stato di ebbrezza per tassi alcolemici superiori alle soglie previste; norma sostanziale che integra la fattispecie penalmente rilevante.

  • art. 379, commi 6, 7 e 8, regolamento esec. Codice della Strada

    Prevede omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte richiama che tali obblighi esistono ma che l'onere probatorio processuale richiede che l'imputato allegi dati concreti per contestarne l'avvenuta esecuzione.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103 ("Legge Orlando")

    Ha modificato l'art. 159 cod. proc. pen. introducendo periodi di sospensione della prescrizione fra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo; regime applicabile ai fatti commessi dal 3/8/2017.

  • Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ("Legge Bonafede")

    Ha ulteriormente modificato l'art. 159 cod. proc. pen. prevedendo, con decorrenza differita al 1/1/2020, il blocco della prescrizione fino alla esecutività della sentenza di primo grado (misura più sfavorevole per l'imputato).

  • Legge 27 settembre 2021 n. 134 ("Riforma Cartabia")

    Ha abrogato la formulazione previgente dell'art. 159 e introdotto l'art. 161-bis cod. pen.; dispone che il corso della prescrizione cessi con la pronuncia della sentenza di primo grado per i reati commessi dal 1/1/2020, mutando la disciplina dei termini prescrizionali nei gradi successivi.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa la durata della prescrizione per le contravvenzioni (termine di riferimento cui vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione).

  • art. 159, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione così come riformulata dalla legge Orlando: rilevante per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte applica tale regime al caso di specie.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla Riforma Cartabia: prevede la cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado per i fatti dal 1/1/2020; la Corte osserva la continuità normativa con le disposizioni precedenti.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Istituisce l'improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di appello o di cassazione (applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020); citato per distinguere i regimi temporali.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine di riferimento per il deposito della sentenza di condanna dal quale iniziano a decorrere le sospensioni previste dalle norme sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Contestare la validità di una rilevazione etilometrica richiede l'allegazione di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del buon funzionamento dello strumento (es. segnalazioni di errore ripetute, mancanza certificata di taratura/omologazione, discrepanze tecniche), non bastano rilievi generici o richieste meramente esplorative.
  • Le correzioni manuali sugli scontrini di etilometro (es. per adeguamento ora legale o per passaggio di data) devono essere valutate nel contesto probatorio: se spiegate dall'operatore e non accompagnate da segnalazioni di errore, di per sé non inficiano la rilevazione.
  • L'onere di portare la prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche non impone all'accusa di produrre immediatamente tali certificati: la giurisprudenza richiede che sia l'imputato, tramite allegazioni concrete, a sollevare il dubbio sul funzionamento dello strumento per giustificare acquisizioni probatorie ulteriori.
  • Per la valutazione della prescrizione è indispensabile determinare quale regime legislativo si applica in funzione della data del fatto: distinto regime per fatti commessi fino al 2/8/2017, tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (Legge Orlando), e dal 1/1/2020 (regime Cartabia/Bonafede), con conseguenze diverse su sospensioni o cessazione del corso della prescrizione.
  • Quando si eccepisce la prescrizione in sede di impugnazione, il calcolo deve tener conto dei periodi di sospensione prescritti dalla normativa applicabile (ad es. tra deposito della sentenza di primo grado e pronuncia del dispositivo di appello); semplici affermazioni non argomentate possono essere ritenute infondate.
  • Se si vuole ottenere l'acquisizione delle certificazioni di omologazione e taratura dell'etilometro, è preferibile formulare una richiesta istruttoria motivata con elementi di fatto che giustifichino il sospetto di malfunzionamento, altrimenti la richiesta può essere respinta come esplorativa.
  • In presenza di decisioni con esito negativo sul punto probatorio o prescrizionale, valutare l'eventuale impugnazione solo quando vi siano profili di diritto manifestamente errati o omissioni nella valutazione delle prove o nel calcolo dei termini prescrizionali.

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