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Sentenza

Sentenza n. 2173/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del 9 luglio 2025 del nulla osta rilasciato il 2.8.22 in favore del ricorrente su istanza di Giordano Raffaele.

Giustizia amministrativa202503722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 2 agosto 2022, motivata dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli un nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia, ma, a causa della mancata tempestiva convocazione da parte dell'Amministrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva iniziato un'attività lavorativa con un diverso datore di lavoro. La revoca del nulla osta è stata impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo in particolare la mancata considerazione dell'attività lavorativa medio tempore iniziata e dell'inserimento sociale e lavorativo maturato, il rilevante lasso temporale intercorso tra il rilascio e la revoca, la violazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi in materia di autotutela, nonché l'omessa valutazione della possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro o di rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevanti l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare tempestivamente il lavoratore e il datore di lavoro originario, nonché il consistente tempo trascorso tra il rilascio del nulla osta e la revoca. Il decorso del tempo non imputabile allo straniero non può trasferire su quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli dell'inerzia amministrativa. Prima di revocare il nulla osta, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato, i rapporti di lavoro e i legami con il Paese d'origine, nonché la possibilità di consentire la stipula del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro o di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso di 1.500 euro, comprensivo di spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    La liquidazione del compenso professionale deve considerare le caratteristiche e la difficoltà concreta della controversia, oltre agli altri criteri indicati dalla disposizione.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    riduzione ordinaria del 50% del compenso

    Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno dipende dalla tardiva convocazione delle parti da parte dell'Amministrazione, la revoca del nulla osta al lavoro non può fondarsi automaticamente sul mancato perfezionamento del rapporto originario, se il ritardo non è imputabile allo straniero.
  • Prima di revocare un nulla osta al lavoro rilasciato a uno straniero regolarmente entrato in Italia, l'Amministrazione deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e i legami con il Paese d'origine.
  • L'Amministrazione non può addossare allo straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando tale decorso è stato determinato dalla propria inerzia procedimentale.
  • Nel valutare la posizione dello straniero che abbia iniziato un'attività lavorativa con un datore diverso da quello originario, l'Amministrazione deve considerare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o di rilasciare un titolo per attesa occupazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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