Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03846/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal tutore di una donna interdetta, beneficiaria di una rendita vitalizia prevista in un testamento e di un'ulteriore rendita costituita con un successivo atto di scioglimento di associazione in partecipazione, per il pagamento di rate arretrate. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo, per la rendita testamentaria, che alcune rate erano già state pagate e che quelle successive erano estinte per compensazione con pagamenti da lui effettuati per imposte e spese mediche della creditrice; per la rendita derivante dallo scioglimento dell'associazione in partecipazione ha invece dedotto la simulazione del contratto. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provati né i pagamenti né la compensazione e non dimostrata la simulazione. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: ha contestato la valutazione del disconoscimento delle copie delle quietanze, la mancata considerazione degli originali e la dedotta revocazione di fatto, l'omesso esame dei fatti relativi ai pagamenti compensativi, l'erronea pretesa della controdichiarazione per provare la simulazione, e la supposta carenza di legittimazione passiva degli eredi resistenti. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: alcuni perché nuovi o miranti a rimettere in discussione accertamenti di merito già conformi nei due gradi di giudizio, altri perché prospettavano in realtà un errore revocatorio o difetti di specificità/autosufficienza; ha inoltre ritenuto tardiva la censura sulla qualità di eredi, non essendo stata tempestivamente contestata nei gradi di merito. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi: il primo perché nuovo in cassazione; il secondo e il terzo perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano a censurare un preteso errore di fatto e comunque a contestare il merito; il quarto perché diretto a superare un doppio conforme e quindi non scrutinabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il quinto perché carente di specificità in punto di mezzi istruttori idonei a provare la simulazione; il sesto perché la qualità di eredi dei resistenti non era stata tempestivamente contestata in appello. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di € 2.500 in favore dei controricorrenti e di € 2.500 alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della relata di notifica della sentenza non comporta improcedibilità se il ricorso risulta notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione tardiva non consente di sanare l'omissione del deposito della copia della sentenza munita di relata di notifica quando l'onere era già scaduto.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al valore probatorio delle copie, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile in quanto nuova.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie è tema che avrebbe dovuto essere compiutamente dedotto in appello; in cassazione non è possibile introdurre una questione nuova.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell'onere probatorio sui pagamenti e sulla compensazione; la censura viene però dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento della sottoscrizione; la Corte rileva che la questione non era stata proposta nei medesimi termini nei gradi di merito.

  • art. 215 c.p.c.

    Parimenti richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del disconoscimento, ma la censura è inammissibile per novità.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione delle regole sulla verificazione, ma senza esito favorevole per la novità della questione.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul mancato esame di fatti decisivi e sulla pretesa omissione, ma le censure restano inammissibili perché attengono al merito e al doppio conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato dal ricorrente come parametro di violazione di legge, ma i motivi vengono considerati inammissibili perché in realtà mirano a ottenere una rivalutazione delle prove o a dedurre questioni nuove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare la sentenza di appello quando ricorre il doppio conforme e la doglianza mira solo a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione al ricorso per cassazione sul vizio di motivazione opera in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato per la prova della simulazione, ma la Corte rileva che il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova testimoniale; la Corte osserva che la prova della simulazione richiede la forma scritta nei limiti previsti, salva la prova tramite confessione o giuramento.

  • art. 2722 c.c.

    È corretta l'affermazione che la simulazione assoluta del negozio formale non può essere provata per testi o presunzioni quando ciò comporti violazione del vincolo formale del contratto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non sono idonee, nel caso, a provare la simulazione del contratto formale costitutivo della rendita.

  • art. 1350, n. 10, c.c.

    Richiamato per chiarire che il contratto costitutivo della rendita richiede la forma scritta; la prova della simulazione mira a dimostrare l'inesistenza del negozio, non a supplire al difetto di forma.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova della simulazione, ma senza accoglimento.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla simulazione, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 406 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di qualità di erede, ma la Corte ritiene la questione tardiva.

  • art. 480 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, senza incidenza sull'esito per tardività della contestazione.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2028 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2032 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma la questione è inammissibile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile anche perché la decisione impugnata è conforme a principi già consolidati.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, in presenza di ricorso definito conforme alla proposta di inammissibilità.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna a una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta di inammissibilità consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal rito camerale.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore denunciato come mancata produzione degli originali è qualificato, in astratto, come possibile motivo di revocazione e non come motivo di cassazione.

  • art. 380-bis, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per l'applicazione delle sanzioni processuali conseguenti alla decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di una questione nuova in cassazione, non prospettata nei gradi di merito nei medesimi termini, è inammissibile anche se formalmente incardinata come violazione di legge.
  • Quando la censura mira in realtà a contestare un preteso errore di fatto del giudice di merito, la sede propria della doglianza è la revocazione e non il ricorso per cassazione.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La prova della simulazione di un negozio soggetto a forma scritta non può essere ricercata attraverso presunzioni o testimonianze in contrasto con i limiti legali di prova, restando astrattamente utilizzabili solo i mezzi che dimostrino l'inesistenza del contratto senza eluderne la forma.
  • La contestazione della qualità di erede o della legittimazione processuale di chi si è costituito come successore universale deve essere tempestiva; se non sollevata nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specifiche e autosufficienti, ossia non indicano con precisione gli atti, i documenti e i mezzi istruttori rilevanti per sostenere il vizio dedotto.
  • La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata non determina improcedibilità se dagli atti risulta comunque che il ricorso è stato notificato nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione.
  • La Corte può applicare le sanzioni dell'art. 96 c.p.c. quando definisce il ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità, in assenza di elementi che orientino diversamente.
  • Non è sufficiente dedurre pagamenti asseritamente compensabili: occorre fornire prova puntuale sia del pagamento sia dei presupposti della compensazione, senza trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.