Cassazione Civile, Ordinanza n. 10893/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società poi dichiarata insolvente per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un pagamento di 90.000 euro eseguito da un terzo in favore della società ricorrente, pagamento riferito a sette effetti cambiari emessi poco prima del fallimento. Il fallimento ha sostenuto che il pagamento fosse revocabile perché eseguito in periodo sospetto e perché il terzo pagatore, dopo l'esborso, avrebbe esercitato utilmente rivalsa nei confronti della fallita prima dell'apertura della procedura, compensando il relativo credito con un proprio controcredito verso la fallita derivante da una cessione d'azienda. In appello la società soccombente ha contestato: la pretesa nullità della sentenza di primo grado per asserita decisione anticipata rispetto ai termini ex art. 190 c.p.c.; la violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. per la riqualificazione della domanda revocatoria da parte del tribunale; l'insufficienza della prova del pagamento e dell'utile rivalsa; l'inammissibilità o erroneità della valutazione delle prove testimoniali; e, in definitiva, l'erronea applicazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2697 c.c. La Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo, tra l'altro, che la domanda del fallimento comprendesse sin dall'origine entrambe le ipotesi di revocatoria ex art. 67 l.fall., che l'errore nella data di deliberazione della sentenza di primo grado fosse un mero errore materiale, e che fossero provati sia il pagamento anomalo eseguito dal terzo sia la successiva rivalsa compensativa prima del fallimento. In Cassazione la società ha riproposto cinque motivi, tutti sostanzialmente diretti a contestare la nullità della sentenza di primo grado, la violazione del contraddittorio, la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica del pagamento come revocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la data di deliberazione indicata in sentenza, se anteriore ai termini ex art. 190 c.p.c. ma con pubblicazione successiva, è presumibilmente un mero errore materiale e non una causa di nullità, e perché l'interpretazione dell'atto di citazione e della domanda di primo grado, compresa la verifica se la revocatoria fosse stata chiesta ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 67 l.fall., è accertamento di fatto non censurato nei modi corretti in cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi terzo, quarto e quinto perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, senza evidenziare un vero omesso esame di fatti storici decisivi. La Corte ha ribadito che, ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento di un debito del fallito eseguito dal terzo può essere revocato quando il terzo si sia poi utilmente rivalso prima del fallimento e quando il pagamento abbia assunto carattere anomalo tale da incidere sulla par condicio creditorum. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
Il pagamento di un debito del fallito da parte di un terzo può essere revocato se costituisce mezzo anomalo di pagamento e, in particolare, se il terzo debitore del fallito si è poi utilmente rivalso prima del fallimento, con effetti lesivi della par condicio creditorum. La revocatoria può essere domandata anche in via alternativa o cumulativa nei diversi presupposti dei commi 1 e 2, se così emerge dall'atto introduttivo.
art. 190 c.p.c.
La sentenza deliberata e pubblicata dopo la scadenza dei termini per conclusionali e repliche non è nulla per il solo fatto che la data di deliberazione riportata sia anteriore, potendosi presumere un mero errore materiale se la pubblicazione è successiva e non vi sono elementi contrari.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Non sussiste violazione del contraddittorio se la questione giuridica decisa era già compresa nel thema decidendum sin dall'atto introduttivo, anche quando il giudice qualifichi diversamente la fattispecie rispetto alla prospettazione di parte.
art. 132 c.p.c.
La mancanza o l'erronea indicazione della data di deliberazione non integra di per sé nullità della sentenza, trattandosi di errore materiale se la decisione risulta comunque pubblicata validamente.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una nuova valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
artt. 244 e ss. c.p.c.
La specificità dei capitoli di prova va apprezzata in relazione alla loro capacità di individuare fatti storici rilevanti e circostanziati; capitoli generici sono correttamente dichiarati inammissibili.
art. 2697 c.c.
La parte che contesta l'accertamento dei fatti non può limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione probatoria, dovendo rispettare le regole sull'onere della prova e i limiti del sindacato di legittimità.
art. 360 c.p.c.
In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in contestazioni della ricostruzione fattuale; l'omesso esame rilevante richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.
art. 118 l.fall.
La chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo non impedisce la decisione sui giudizi pendenti, che possono proseguire con la legittimazione del curatore.
art. 43 l.fall.
Il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi dei giudizi pendenti anche dopo la chiusura della procedura nei casi previsti.
art. 287 c.p.c.
L'errore nella data di deliberazione della sentenza è emendabile come errore materiale.
art. 288 c.p.c.
L'errore materiale della sentenza può essere corretto con i rimedi di correzione previsti dal codice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve riportare e localizzare in modo preciso gli atti e i fatti decisivi su cui fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti processuali rilevanti devono essere depositati e specificamente indicati ai fini del ricorso per cassazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la data di deliberazione indicata in sentenza è anteriore ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ma la pubblicazione è successiva alla scadenza, l'errore sulla data di deliberazione si presume materiale e non determina nullità, salvo prova contraria.
- La violazione del contraddittorio per riqualificazione giuridica non sussiste quando la domanda originaria già contenga, anche alternativamente, la questione poi decisa dal giudice.
- L'interpretazione dell'atto introduttivo e la qualificazione della domanda sono accertamenti di fatto censurabili in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione dei criteri ermeneutici, che devono essere specificamente dedotti e supportati dal testo dell'atto.
- La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: il vizio rilevante è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento del debito del fallito eseguito da un terzo può essere revocato quando il pagamento sia anomalo e, soprattutto, quando il terzo abbia poi recuperato quanto versato tramite rivalsa o compensazione prima del fallimento, incidendo sulla par condicio creditorum.
- La specificità dei capitoli di prova richiede l'indicazione di fatti storici circostanziati; capitoli generici o privi di riferimenti sufficienti a tempo, luogo e modalità sono legittimamente dichiarati inammissibili.
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