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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34274/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su accertamento sintetico tramite redditometro, recuperando a tassazione maggiori IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto da parte della CTR, che aveva ritenuto: a) non adeguatamente documentata la pretesa dell'Ufficio; b) comunque dimostrata dal contribuente la disponibilità di somme derivanti da rimborso di titoli e dalle entrate del coniuge; c) nullo l'avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 32 d.lgs. 546/1992, per errata valutazione della prova e della natura presuntiva dell'accertamento sintetico; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973, dell'art. 11 c.c. e dell'art. 7 l. 212/2000, per avere la CTR dichiarato nullo l'avviso per difetto di contraddittorio pretesamente obbligatorio anche per il periodo d'imposta 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in tutti i motivi. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2008, in materia di tributi non armonizzati, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, né la sua omissione comportava nullità dell'accertamento sintetico; tale effetto è stato previsto solo per gli accertamenti riferiti ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della modifica normativa, dunque dal periodo d'imposta 2009. Quanto al merito dell'accertamento redditometrico, la Corte ha ribadito che l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio dimostrando la disponibilità degli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali, mentre spetta al contribuente provare, con idonea documentazione, non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e durata, così da collegarli specificamente alle spese contestate. La CTR aveva invece indebitamente svalutato la presunzione legale e aveva omesso di valutare fatti rilevanti dedotti dall'Ufficio sulla provenienza temporale delle somme indicate dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

    comma quarto; comma sesto

    Disciplina l'accertamento sintetico dei redditi; nella formulazione applicabile ratione temporis l'Ufficio può fondare la ripresa su indici di capacità contributiva e il contribuente deve fornire prova contraria della provenienza non reddituale delle somme spese. Le modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 operano solo dal periodo d'imposta 2009.

  • art. 2728 c.c.

    La disponibilità degli specifici beni-indice previsti dal redditometro integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale sulla documentazione, ma la Corte non fonda su di essa la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 11 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non assume autonoma portata decisiva nella motivazione finale.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione/contraddittorio; la Corte esclude che, per tributi non armonizzati e per il periodo 2008, l'omissione del contraddittorio determini nullità.

  • art. 22 d.l. n. 78 del 2010

    convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010

    Ha modificato l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 prevedendo l'obbligo sanzionato di contraddittorio per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, dunque dal periodo d'imposta 2009.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Costituisce uno dei decreti ministeriali attuativi del redditometro, base dei parametri e calcoli statistici utilizzati per l'accertamento sintetico.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Costituisce uno dei decreti ministeriali attuativi del redditometro, base dei parametri e calcoli statistici utilizzati per l'accertamento sintetico.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Non risulta citato nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la dimostrazione da parte dell'Ufficio della disponibilità di beni o spese riconducibili agli indici normativi di capacità contributiva è sufficiente a sorreggere la pretesa, poiché tali elementi operano come presunzioni legali relative.
  • Una volta accertata l'effettiva disponibilità degli indici di capacità contributiva, il giudice non può disconoscere la forza presuntiva loro attribuita dalla legge, ma deve soltanto valutare la prova contraria del contribuente.
  • Per superare la presunzione redditometrica, il contribuente deve provare con documentazione idonea non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da collegarli concretamente alle spese contestate.
  • In materia di tributi non armonizzati, per i periodi d'imposta anteriori alla decorrenza della riforma del 2010, il mancato contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé nullità dell'avviso di accertamento.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono infondate quando la sentenza impugnata non ha effettivamente trascurato i fatti rilevanti o quando la loro valutazione non avrebbe potuto sovvertire correttamente il quadro probatorio normativamente richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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