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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27158/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata adozione, da parte del Pubblico ministero, delle conclusioni relative alla posizione del ricorrente, con violazione delle prerogative difensive ex art. 178 c.p.p.; 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione delle conclusioni del difensore del ricorrente nella motivazione, con conseguente incongruenza motivazionale; 3) vizio di motivazione e insufficienza di prove in relazione alla sussistenza del dolo richiesto per il reato di riciclaggio: il ricorrente sostiene di aver portato l'auto, di lecita provenienza, in officina senza partecipare materialmente né essere consapevole della contraffazione del motore; le intercettazioni e i rapporti con i coimputati non proverebbero la sua volontà partecipativa o l'aver commissionato l'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: la mancata adozione formale delle conclusioni del P.M. non determina di per sé la nullità della sentenza se il pubblico ministero ha partecipato alla discussione e il diritto di difesa non è stato pregiudicato (oltre al fatto che le conclusioni erano comunque evincibili dal verbale della requisitoria); analogamente la trascrizione riassuntiva delle conclusioni del difensore nel verbale esclude la nullità per omissione nella sentenza. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione di merito non dimostra in modo adeguato il dolo del ricorrente e non ha valutato compiutamente elementi alternativi (es. interesse autonomo dei coimputati a sostituire il motore per lucro). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio di merito limitato alla questione della responsabilità concorsuale e della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata adozione formale, in sentenza, delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente nullità se il P.M. ha partecipato alla discussione e il diritto di difesa non è stato compromesso; il dovere di partecipazione va valutato nell'’an' (presenza e partecipazione) e non nel 'quomodo' (forma della rassegna delle conclusioni).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008 (Isola)

    Principio affermato secondo cui non dà luogo a nullità generale l'avere il pubblico ministero rassegnato le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, poiché la valutazione del dovere di partecipazione è soggetta alla discrezionalità tecnica del P.M.; ne deriva che l'assenza formale non è automaticamente sanabile.

  • art. 648-bis c.p. (reato di riciclaggio)

    Norma penale che disciplina il reato contestato: la decisione di merito deve provare anche l'elemento soggettivo (dolo) del soggetto chiamato a rispondere del reato di riciclaggio; in mancanza di prova adeguata del dolo la condanna non può essere confermata e si impone un nuovo esame di merito.

Massime di principio

  • La mancata adozione formale delle conclusioni del P.M. non determina automaticamente nullità della sentenza se il pubblico ministero ha effettivamente partecipato alla discussione e le conclusioni sono desumibili dal verbale; il difensore deve tuttavia eccepire tempestivamente eventuali omissioni per preservare la tutela.
  • L'omissione, nella motivazione della sentenza, della trascrizione integrale delle conclusioni difensive non è di per sé causa di nullità se dal verbale emerge che le prerogative difensive sono state esercitate regolarmente.
  • Quando la responsabilità penale si fonda sull'esistenza di un elemento soggettivo (dolo), la corte di merito deve valutare tutte le alternative logiche e probatorie: la semplice esistenza di un interesse dell'imputato non esclude che terzi possano avere un autonomo interesse a compiere l'illecito; se la prova del dolo è incerta è necessario il rinvio per un nuovo esame.
  • In presenza di prove testimoniali o intercettazioni che possano essere interpretate in più modi, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio di merito per consentire una valutazione completa e contestuale degli elementi probatori.
  • Per la difesa: registrare nei verbali le eccezioni procedurali e richiedere espresso riscontro sulle conclusioni del P.M. e del difensore è importante per evitare contestazioni formali; inoltre va puntato sulle intercettazioni e sugli elementi che possono dimostrare l'assenza di consapevolezza o volontà dell'imputato nella commissione del reato.

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