Cassazione Penale, Sentenza n. 27158/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata adozione, da parte del Pubblico ministero, delle conclusioni relative alla posizione del ricorrente, con violazione delle prerogative difensive ex art. 178 c.p.p.; 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione delle conclusioni del difensore del ricorrente nella motivazione, con conseguente incongruenza motivazionale; 3) vizio di motivazione e insufficienza di prove in relazione alla sussistenza del dolo richiesto per il reato di riciclaggio: il ricorrente sostiene di aver portato l'auto, di lecita provenienza, in officina senza partecipare materialmente né essere consapevole della contraffazione del motore; le intercettazioni e i rapporti con i coimputati non proverebbero la sua volontà partecipativa o l'aver commissionato l'illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: la mancata adozione formale delle conclusioni del P.M. non determina di per sé la nullità della sentenza se il pubblico ministero ha partecipato alla discussione e il diritto di difesa non è stato pregiudicato (oltre al fatto che le conclusioni erano comunque evincibili dal verbale della requisitoria); analogamente la trascrizione riassuntiva delle conclusioni del difensore nel verbale esclude la nullità per omissione nella sentenza. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione di merito non dimostra in modo adeguato il dolo del ricorrente e non ha valutato compiutamente elementi alternativi (es. interesse autonomo dei coimputati a sostituire il motore per lucro). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio di merito limitato alla questione della responsabilità concorsuale e della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La mancata adozione formale, in sentenza, delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente nullità se il P.M. ha partecipato alla discussione e il diritto di difesa non è stato compromesso; il dovere di partecipazione va valutato nell'’an' (presenza e partecipazione) e non nel 'quomodo' (forma della rassegna delle conclusioni).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008 (Isola)
Principio affermato secondo cui non dà luogo a nullità generale l'avere il pubblico ministero rassegnato le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, poiché la valutazione del dovere di partecipazione è soggetta alla discrezionalità tecnica del P.M.; ne deriva che l'assenza formale non è automaticamente sanabile.
art. 648-bis c.p. (reato di riciclaggio)
Norma penale che disciplina il reato contestato: la decisione di merito deve provare anche l'elemento soggettivo (dolo) del soggetto chiamato a rispondere del reato di riciclaggio; in mancanza di prova adeguata del dolo la condanna non può essere confermata e si impone un nuovo esame di merito.
Massime di principio
- La mancata adozione formale delle conclusioni del P.M. non determina automaticamente nullità della sentenza se il pubblico ministero ha effettivamente partecipato alla discussione e le conclusioni sono desumibili dal verbale; il difensore deve tuttavia eccepire tempestivamente eventuali omissioni per preservare la tutela.
- L'omissione, nella motivazione della sentenza, della trascrizione integrale delle conclusioni difensive non è di per sé causa di nullità se dal verbale emerge che le prerogative difensive sono state esercitate regolarmente.
- Quando la responsabilità penale si fonda sull'esistenza di un elemento soggettivo (dolo), la corte di merito deve valutare tutte le alternative logiche e probatorie: la semplice esistenza di un interesse dell'imputato non esclude che terzi possano avere un autonomo interesse a compiere l'illecito; se la prova del dolo è incerta è necessario il rinvio per un nuovo esame.
- In presenza di prove testimoniali o intercettazioni che possano essere interpretate in più modi, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio di merito per consentire una valutazione completa e contestuale degli elementi probatori.
- Per la difesa: registrare nei verbali le eccezioni procedurali e richiedere espresso riscontro sulle conclusioni del P.M. e del difensore è importante per evitare contestazioni formali; inoltre va puntato sulle intercettazioni e sugli elementi che possono dimostrare l'assenza di consapevolezza o volontà dell'imputato nella commissione del reato.
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