Provvedimento AGCM I848 n. 30054 del 01/03/2022
PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli per clausole contrattuali che subordinavano alla discrezionale autorizzazione dell’editore rappresentato la possibilità per il promotore di collaborare con un nuovo editore. Il procedimento è stato esteso ad AIE e ANARPE e agli accordi collettivi del 1988 e del 2017, contenenti limitazioni alla promozione per editori concorrenti. Gli impegni di AIE, ANARPE e delle quattro case editrici diverse da Zanichelli erano già stati resi obbligatori, con chiusura senza accertamento dell’infrazione. Dopo il rigetto dei primi impegni di Zanichelli, l’Autorità ha pubblicato i nuovi impegni presentati il 18 febbraio 2022 e ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine di conclusione del procedimento.
Procedimento I848 sulle clausole di gradimento e sui divieti di rappresentanza di editori concorrenti nella promozione dell’editoria scolastica; proroga del termine per valutare gli impegni, senza nuova decisione sull’infrazione.
Procedimento I848: promozione nell’editoria scolastica
Il provvedimento riguarda il procedimento I848 relativo a possibili restrizioni concorrenziali nell’attività di promozione dei libri di testo scolastici. Alla data del provvedimento l’Autorità non ha adottato una decisione finale sull’esistenza dell’infrazione nei confronti di Zanichelli, ma ha prorogato il termine di chiusura per completare la procedura di valutazione degli impegni.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria era stata avviata il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. L’oggetto iniziale consisteva nelle cosiddette clausole di gradimento presenti nei contratti tra editori e promotori editoriali.
Secondo l’impostazione dell’istruttoria, tali clausole prevedevano che il promotore potesse contrattualizzare un nuovo editore soltanto previa autorizzazione discrezionale dell’editore per il quale già operava.
Estensione del procedimento e accordi collettivi
Con delibera del 16 febbraio 2021, l’Autorità ha esteso il procedimento anche ad AIE, Associazione Italiana Editori, e ANARPE, Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali. L’estensione ha riguardato inoltre gli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017.
Gli accordi prevedevano, salvo patto contrario, che il promotore editoriale scolastico non potesse assumere incarichi di promozione per più preponenti concorrenti tra loro. L’Autorità ha esaminato tali previsioni insieme alle clausole contenute nei contratti individuali, nell’ambito dell’ipotesi di violazione dell’articolo 101 TFUE.
Qualificazione concorrenziale
Il provvedimento richiama l’articolo 101 TFUE, il regolamento CE n. 1/2003, la legge n. 287/1990, il regolamento UE n. 330/2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali. La condotta oggetto di esame consiste in limitazioni alla possibilità dei promotori di collaborare con editori concorrenti, mediante clausole di autorizzazione discrezionale e previsioni di non concorrenza o esclusiva.
Il testo non contiene, tuttavia, una valutazione finale dell’Autorità sulla sussistenza dell’infrazione, né una definizione dettagliata dei mercati rilevanti o un’analisi conclusiva degli effetti concorrenziali.
Impegni degli operatori e delle associazioni
AIE, ANARPE e le società De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
Con delibera del 16 novembre 2021, l’AGCM ha reso tali impegni obbligatori e ha chiuso il procedimento nei confronti dei relativi soggetti senza accertamento dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.
Impegni di Zanichelli
Gli impegni inizialmente presentati da Zanichelli il 26 maggio 2021 erano stati rigettati dall’Autorità con delibera del 22 giugno 2021.
Il 18 febbraio 2022 Zanichelli ha presentato un’istanza di riammissione in termini e nuovi impegni, utilizzando il formulario previsto dalla disciplina procedurale dell’articolo 14-ter. Con delibera del 1° marzo 2022 l’Autorità ha disposto la pubblicazione degli impegni sul proprio sito internet, così da consentirne la valutazione secondo la procedura prevista dalla Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter.
Il testo del provvedimento non specifica il contenuto puntuale dei nuovi impegni, né indica l’esito finale della loro valutazione.
Proroga del termine di conclusione
L’Autorità ha ritenuto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento per svolgere la procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni presentati da Zanichelli.
Il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2022, è stato prorogato al 30 giugno 2022. La proroga costituisce l’unica determinazione dispositiva del provvedimento in esame.
Esito e assenza di sanzioni
Il provvedimento non accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE o degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/1990, non dispone misure cautelari e non irroga sanzioni.
Per AIE, ANARPE, De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia, il procedimento risultava già chiuso senza accertamento dell’infrazione in ragione della resa obbligatoria degli impegni. Per Zanichelli, invece, la procedura sugli impegni era ancora in corso e il termine finale è stato differito al 30 giugno 2022.
Punti principali
Oggetto dell’istruttoria
L’istruttoria riguarda clausole di gradimento inserite nei contratti tra editori e promotori editoriali scolastici, che subordinavano alla discrezionale autorizzazione dell’editore già rappresentato la possibilità di contrattualizzare un nuovo editore.
Estensione soggettiva e oggettiva
Il procedimento è stato esteso ad AIE e ANARPE e agli accordi collettivi sottoscritti il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017, i quali prevedono, salvo patto contrario, che il promotore non possa svolgere attività promozionale per più editori scolastici concorrenti.
Impegni già accettati
Il 16 novembre 2021 l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni presentati da AIE, ANARPE, De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia, chiudendo nei loro confronti il procedimento senza accertamento dell’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.
Posizione di Zanichelli
Gli impegni inizialmente presentati da Zanichelli il 26 maggio 2021 erano stati rigettati il 22 giugno 2021. Zanichelli ha successivamente chiesto la riammissione in termini e ha presentato nuovi impegni il 18 febbraio 2022, poi pubblicati per la consultazione e valutazione secondo la procedura dell’articolo 14-ter.
Proroga del procedimento
Per consentire la pubblicazione e la valutazione dei nuovi impegni di Zanichelli, l’AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento dal 30 aprile al 30 giugno 2022.
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