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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I848 n. 30034 del 01/03/2022

PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

AGCMI848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato le clausole contrattuali e collettive che subordinavano l’assunzione di nuovi mandati da parte dei promotori editoriali scolastici al consenso dell’editore già rappresentato, nonché clausole di non concorrenza tra editori concorrenti. Il procedimento riguardava De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia, Zanichelli, AIE e ANARPE. Per i primi operatori, esclusa Zanichelli, gli impegni erano già stati resi obbligatori e il procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione. Con il provvedimento in esame l’AGCM ha disposto la pubblicazione dei nuovi impegni di Zanichelli, ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990, per consentire osservazioni dei terzi.

Clausole di gradimento e non concorrenza nei rapporti tra editori scolastici e promotori editoriali: pubblicazione degli impegni di Zanichelli, dopo la chiusura senza accertamento per gli altri operatori.

Clausole di gradimento nel mercato dell’editoria scolastica

Il provvedimento riguarda l’istruttoria AGCM sulle clausole contrattuali e collettive che limitavano la possibilità dei promotori editoriali scolastici di assumere incarichi da più editori concorrenti. L’Autorità ha disposto la pubblicazione dei nuovi impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A., nell’ambito della procedura prevista dall’art. 14-ter della legge n. 287/1990.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria è stata avviata il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. L’oggetto iniziale era costituito dalle cosiddette “clausole di gradimento”, presenti nei contratti tra editori e promotori, che subordinavano alla discrezionale autorizzazione dell’editore già rappresentato la possibilità per il promotore di contrattualizzare un nuovo editore.

Il 16 febbraio 2021 il procedimento è stato esteso ad AIE, Associazione Italiana Editori, e ANARPE, Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali. L’estensione riguardava anche gli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017, nei quali era previsto che, salvo patto contrario, il promotore editoriale scolastico non potesse svolgere attività di promozione per più preponenti concorrenti tra loro.

Qualificazione concorrenziale e riferimenti normativi

L’Autorità ha operato con riferimento all’art. 101 TFUE, al Regolamento CE n. 1/2003, al Regolamento CE n. 330/2010 e agli Orientamenti sulle restrizioni verticali, oltre che all’art. 14-ter della legge n. 287/1990. Il provvedimento non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione né una sanzione, ma si colloca nell’ambito della procedura di valutazione e consultazione degli impegni.

Le clausole esaminate presentavano potenziali profili restrittivi perché potevano ostacolare la mobilità dei promotori tra editori concorrenti e ridurre la capacità degli editori di acquisire o contendere reti promozionali. L’Autorità aveva quindi esaminato sia i rapporti contrattuali individuali sia le regole derivanti dagli accordi collettivi di settore.

Impegni già accettati e chiusura parziale del procedimento

AIE, ANARPE, De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia hanno presentato impegni il 30 marzo, 6 aprile e 26 maggio 2021, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

Con delibera del 16 novembre 2021 l’AGCM ha reso tali impegni obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e ha chiuso il procedimento nei confronti dei soggetti interessati senza accertamento dell’infrazione. Gli impegni inizialmente presentati da Zanichelli il 26 maggio 2021 erano invece stati rigettati con delibera del 22 giugno 2021.

Nuovi impegni di Zanichelli

Il 18 febbraio 2022 Zanichelli ha chiesto la riammissione in termini e ha presentato nuovi impegni. Il nucleo centrale consiste nella rinuncia, fino al 31 maggio 2026, a dare esecuzione alle clausole di gradimento e di non concorrenza contenute nei contratti in essere e di prossima sottoscrizione con i promotori indipendenti delle proprie Divisioni Editoriali Zanichelli, Loescher e Atlas.

La rinuncia opera in relazione ad altri o nuovi mandati aventi a oggetto la promozione di opere adozionali destinate alla scuola secondaria, eventualmente conferiti da case editrici concorrenti.

Gli impegni prevedono in particolare che:

  • il promotore non sia tenuto, fino al 31 maggio 2026, a informare la rispettiva Divisione Zanichelli né a richiedere il consenso per acquisire nuovi mandati;
  • il promotore possa assumere liberamente ulteriori mandati di agenzia o incarichi analoghi per la promozione di testi adozionali della scuola secondaria di altre case editrici;
  • l’obbligo di informativa permanga solo successivamente all’eventuale assunzione del nuovo mandato, o in caso di risoluzione di un precedente mandato, per consentire a Zanichelli di adempiere agli obblighi contributivi;
  • tale informativa non contenga il nominativo dell’editore concorrente.

Zanichelli ha inoltre dichiarato di avere già trasmesso, alla fine di gennaio 2022, ai promotori indipendenti delle proprie Divisioni una rinuncia unilaterale, efficace dalla ricezione e fino al 31 maggio 2026, alle clausole di gradimento e di informativa preventiva ancora esistenti nei rapporti con tali promotori.

Ambito soggettivo degli impegni

Gli impegni non comprendono le agenzie della rete promozionale della Divisione Zanichelli direttamente controllate dall’editore. Sono inoltre escluse le agenzie formalmente autonome per le quali Zanichelli mette a disposizione la sede operativa presso proprie filiali e fornisce alcuni servizi, tra cui servizi informatici e di spedizione, nonché le relative utenze.

Valutazione preliminare dell’Autorità

L’AGCM ha ritenuto che, considerata la particolare complessità della fattispecie, i nuovi impegni di Zanichelli non fossero manifestamente infondati e potessero essere idonei a risolvere le problematiche concorrenziali individuate nell’avvio e nell’estensione del procedimento.

La valutazione contenuta nel provvedimento è tuttavia preliminare: l’Autorità ha espressamente precisato che la pubblicazione non pregiudica la successiva valutazione sull’idoneità degli impegni a rimuovere le criticità concorrenziali.

Pubblicazione e termini della consultazione

L’AGCM ha deliberato di pubblicare sul proprio sito, il 3 marzo 2022, gli impegni presentati da Zanichelli, rendendoli disponibili ai terzi interessati nell’ambito della procedura di market test prevista dall’art. 14-ter della legge n. 287/1990.

Le osservazioni dei terzi dovevano essere presentate per iscritto entro il 2 aprile 2022. Zanichelli avrebbe potuto depositare le proprie rappresentazioni sulle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche accessorie agli impegni entro il 2 maggio 2022.

Esito del provvedimento

Il provvedimento non accerta una violazione dell’art. 101 TFUE, non impone sanzioni e non conclude definitivamente la procedura nei confronti di Zanichelli. Esso dispone la pubblicazione dei nuovi impegni per consentire la consultazione dei terzi e preparare la successiva decisione dell’Autorità sulla loro eventuale accettazione e obbligatorietà.

Punti principali

Oggetto dell’istruttoria

L’istruttoria, avviata nel dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990, riguardava le cosiddette clausole di gradimento nei contratti tra editori scolastici e promotori editoriali. Tali clausole subordinavano la possibilità per il promotore di assumere un nuovo incarico da un editore concorrente all’autorizzazione discrezionale dell’editore già rappresentato.

Estensione soggettiva e oggettiva

Nel febbraio 2021 il procedimento è stato esteso ad AIE e ANARPE e agli accordi collettivi del 28 ottobre 1988 e del 27 novembre 2017, contenenti una previsione secondo cui il promotore editoriale scolastico non può promuovere prodotti di più editori concorrenti, salvo patto contrario.

Impegni degli altri operatori

AIE, ANARPE, De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education e Pearson Italia hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990. Tali impegni sono stati resi obbligatori il 16 novembre 2021 e il procedimento è stato chiuso nei loro confronti senza accertamento dell’infrazione.

Nuovi impegni di Zanichelli

Dopo il rigetto degli impegni originari del 26 maggio 2021, Zanichelli ha presentato nuovi impegni il 18 febbraio 2022. L’editore rinuncia fino al 31 maggio 2026 ad applicare clausole di gradimento e non concorrenza nei contratti con i promotori indipendenti delle Divisioni Zanichelli, Loescher e Atlas, relativamente alla promozione di testi scolastici adozionali per la scuola secondaria.

Effetti sugli obblighi dei promotori

Fino al 31 maggio 2026 i promotori potranno assumere liberamente ulteriori mandati da editori concorrenti senza informare preventivamente Zanichelli né richiederne il consenso. Resta soltanto un’informativa successiva e limitata, necessaria per gli adempimenti contributivi, priva del nominativo dell’editore concorrente.

Pubblicazione e consultazione

L’AGCM ha ritenuto gli impegni non manifestamente infondati e potenzialmente idonei a risolvere le problematiche concorrenziali, disponendone la pubblicazione il 3 marzo 2022. Le osservazioni dei terzi dovevano pervenire entro il 2 aprile 2022; eventuali osservazioni di Zanichelli e modifiche accessorie entro il 2 maggio 2022.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueclausole di esclusivaimpegni

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