Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ne verifica la ritualità e dichiara estinto il giudizio. Non viene compiuto alcun esame nel merito della sentenza impugnata. Le spese non sono liquidate, stante la mancata costituzione/difesa delle parti intimate.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia è definita in sede di legittimità senza esame del merito: la parte ricorrente, avverso una sentenza della Corte d'appello di Lecce, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte rileva che la rinuncia è stata formulata con atto depositato il 28 aprile 2026 e che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 390 c.p.c.; di conseguenza non affronta i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del giudizio. È altresì precisato che non si provvede sulle spese per l'indefensio delle parti intimate.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se formulata con atto depositato e munita dei requisiti prescritti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando depositata dalla parte ricorrente e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può omettere la liquidazione delle spese se le parti intimate risultano non costituite o comunque non assistite in giudizio.
- La verifica della Corte, in presenza di rinuncia, si limita alla regolarità formale dell'atto e non investe le censure proposte con il ricorso.
Come è indicizzato
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