Sentenza n. 1112/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2467/24 del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione intimata il 19.08.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto al beneficio della Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 2467/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 19 agosto 2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 in favore della prima ricorrente, relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e di € 500,00 in favore di ciascuno degli altri due ricorrenti, relativo all’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali, quali somme corrispondenti al contributo per la formazione professionale della Carta del Docente. Hanno inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inutilizzabilità di una nota difensiva depositata il 2 marzo 2026 perché fondata su normativa non più vigente, ma ha ritenuto comunque comprovati i presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il Commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni dall’istanza di parte. L’incarico è stato dichiarato privo di compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina che esclude il compenso del commissario quando sia individuato un dirigente dell’amministrazione resistente. Il Collegio ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha posto a carico del Ministero le spese di giudizio, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha infine stabilito che il Commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato o comunque esecutiva.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per provvedere e nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza di una condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario individuato nell’amministrazione resistente è stata ritenuta analogicamente applicabile anche a condanne pecuniarie diverse da quelle pronunciate ai sensi della legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento consentono al giudice di ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e di predisporre una misura sostitutiva per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può nominare Commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione obbligata, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro un termine ulteriore, anche con facoltà di delega nei limiti indicati nella decisione.
- L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del Commissario ad acta quando l’incarico è attribuito a un dirigente dell’amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta deve effettuare i depositi processuali esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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