Ordinanza n. 10062/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell'esclusione dalla graduatoria definitiva degli idonei del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 nuove licenze taxi, pubblicata in data 8 aprile 2025; - della graduatoria definitiva stessa in parte qua, approvata con delibera di giunta n. 118/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025; - della graduatoria degli esclusi pubblicata il 3 marzo 2025; - della nota del 7 aprile 2025 che ha rigettato l'istanza in autotutela del sig. Verduchi; - della determina del 30 agosto 2024, che ha bandito un concorso per 1000 licenze taxi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva degli idonei del concorso per il rilascio oneroso di 1.000 licenze taxi, graduatorie concorsuali, diniego dell’istanza di autotutela e bando di concorso
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso bandito da Roma Capitale per il rilascio oneroso di 1.000 licenze taxi e, dopo la prova a risposta multipla, si era collocato al 517° posto nella graduatoria di merito. È stato successivamente escluso per non avere comprovato il possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea. Ha quindi impugnato l’esclusione, la graduatoria definitiva nella parte in cui non includeva il suo nominativo, la graduatoria degli esclusi, il diniego dell’istanza di autotutela e il bando. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione del d.P.R. 445/2000, dell’art. 4 del d.P.R. 82/2023 e degli artt. 6 e 18 l. 241/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990; ulteriore violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure. Ha rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare l’inserimento del ricorrente nella graduatoria finale, con possibile pregiudizio per i candidati collocati dopo di lui nella graduatoria di merito e successivamente inseriti nella graduatoria finale degli idonei. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha disposto, ai sensi degli artt. 27, 29 e 41 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali candidati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di Roma Capitale. L’avviso dovrà contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi di ricorso e dei controinteressati, oltre al testo integrale del ricorso e dell’ordinanza. Roma Capitale dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Gli oneri saranno posti a carico del ricorrente con separato provvedimento. L’ulteriore trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 24 marzo 2027; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 27 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina sull’integrazione del contraddittorio.
art. 29 c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell’ambito della disciplina processuale applicabile all’integrazione del contraddittorio.
art. 41 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la notificazione del ricorso e l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
d.P.R. 445/2000
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’esclusione, senza decisione nel merito.
art. 4 d.P.R. 82/2023
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’esclusione, senza decisione nel merito.
artt. 6 e 18 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione agli adempimenti procedimentali e documentali, senza decisione nel merito.
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
Invocati dal ricorrente per contestare, tra l’altro, profili di motivazione e partecipazione procedimentale; il TAR non ha esaminato tali censure.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza decisione nel merito.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro l’esclusione da una graduatoria potrebbe incidere sulla posizione di candidati collocati successivamente e già inseriti nella graduatoria finale, tali candidati devono essere considerati controinteressati ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo contenuti e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L’inosservanza, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti di pubblicazione e del successivo deposito della relativa prova può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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