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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 3164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalla società negli anni 1995-1998, qualificate dalla Commissione europea come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La società non contestava più l'obbligo di restituire il capitale, ma contestava le modalità di calcolo degli interessi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il regime degli interessi composti previsto dal regolamento CE n. 794/2004 soltanto per i periodi successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007, applicando per il periodo precedente la disciplina previgente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale limitazione, sostenendo che il rinvio al regolamento europeo imponesse il calcolo degli interessi su base composta anche per i periodi anteriori, salvo situazioni già esaurite. La società ha proposto ricorso incidentale, sostenendo il contrasto tra la disciplina interna e quella europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha rigettato il ricorso incidentale della società contribuente. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente al calcolo degli interessi e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, nel recupero di aiuti di Stato, gli interessi devono essere calcolati su base composta secondo il regolamento CE n. 794/2004, anche se la decisione europea sull'incompatibilità dell'aiuto è precedente al regolamento, salvo il limite delle situazioni già acquisite o esaurite, come il recupero già effettuato o l'avviso di accertamento già emesso prima dell'entrata in vigore della disciplina applicabile. Il tasso deve inoltre essere ricalcolato annualmente sulla base del tasso vigente al momento del ricalcolo. La società è stata altresì assoggettata al versamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • Legge n. 142 del 1990, art. 22

    Costituisce il fondamento dell'istituzione della società contribuente per la gestione dei servizi pubblici locali, con prevalente partecipazione pubblica.

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3, convertito dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46

    Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

    Il rinvio alla disciplina europea sugli interessi per il recupero degli aiuti di Stato deve essere inteso come rinvio formale o mobile, tale da comprendere anche le successive modifiche del regolamento richiamato.

  • Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione, capo 5, art. 11, paragrafo 3

    Gli interessi di recupero devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto e, quando il periodo tra la concessione e il recupero supera un anno, il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali sulla base del tasso vigente al momento del ricalcolo.

  • Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    Ha qualificato le agevolazioni fiscali godute dalla società come aiuti di Stato incompatibili, rendendone obbligatorio il recupero.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2

    Richiamato nel contesto dell'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegittimi e degli interessi connessi.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito dalla Legge n. 2 del 2009

    Prevede il rinvio al capo 5 del regolamento CE n. 794/2004 per il calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato da recuperare; tale rinvio opera anche quando la decisione europea è anteriore al regolamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 11, comma 1-quater, e 13, comma 1-bis

    Impone, in caso di rigetto del ricorso incidentale, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, l'obbligo di restituzione comprende normalmente anche gli interessi calcolati con il regime dell'interesse composto previsto dalla disciplina europea.
  • Il rinvio nazionale al regolamento europeo sugli interessi è generalmente mobile: si applicano anche le successive modifiche della disciplina richiamata, non soltanto la versione originaria.
  • Il calcolo degli interessi deve essere aggiornato periodicamente, normalmente con ricalcolo annuale sulla base del tasso vigente al momento del ricalcolo.
  • La disciplina degli interessi composti può applicarsi anche ad aiuti concessi o a decisioni europee adottate prima dell'entrata in vigore del regolamento, purché non siano già consolidate situazioni esaurite o già definitivamente acquisite.
  • L'esclusione della disciplina più recente può operare, in particolare, quando prima della sua applicazione l'aiuto sia già stato recuperato o sia già stato emesso l'atto impositivo rilevante, in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Testo integrale

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