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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 178/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 173/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Elettronica del Docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero all'emissione della carta e all'accredito dell'importo complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione, salvo il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto quindi la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione degli obblighi derivanti da una pronuncia giurisdizionale.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una prestazione economica o l'adozione di atti necessari a renderla concreta, l'amministrazione è tenuta a darvi piena esecuzione; l'inerzia successiva alla notificazione del titolo legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere inutilmente decorso prima della promozione dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali per titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'attuazione della pronuncia e può ricorrere al pagamento in conto sospeso quando l'amministrazione obbligata non disponga di fondi sufficienti.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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