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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1550

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi per due impieghi distinti: suinetti svezzati e suini da ingrasso. Sulla base del parere favorevole dell'EFSA, la Commissione conferma che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il testo aggiorna le condizioni d'uso, fissa i limiti di impiego e prescrive specifiche misure di sicurezza per gli operatori, abrogando contestualmente le precedenti autorizzazioni del 2006 e del 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni specifiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi nell'Unione europea, in particolare all'acido benzoico (VevoVitall) autorizzato come additivo zootecnico per suinetti svezzati e suini da ingrasso. Riguarda il titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, gli operatori del settore dei mangimi che producono o utilizzano additivi e premiscele, e gli utilizzatori finali nell'alimentazione animale. Le condizioni di impiego, i limiti di inclusione, le avvertenze in ეტichetta/istruzioni e le misure di protezione si applicano alle specifiche specie animali e per tutto il territorio dell'Unione; il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per la voce relativa ai suinetti svezzati il periodo di autorizzazione termina il 5 novembre 2028; per i suini da ingrasso il periodo di autorizzazione termina il 5 novembre 2028.

Rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione rinnova l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo zootecnico per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA del 28 novembre 2017, che ha confermato la conformità dell'additivo alle condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento.

Fondamento normativo e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure di rilascio e rinnovo. Il titolare dell'autorizzazione ha presentato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, domanda di rinnovo per entrambi gli impieghi dell'acido benzoico, chiedendo anche la classificazione nella categoria degli "additivi zootecnici". Le domande erano corredate delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 14, paragrafo 2.

Oggetto del rinnovo e classificazione dell'additivo

L'allegato conferma l'acido benzoico come additivo appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Nel testo sono richiamati due profili funzionali distinti:

  • per i suinetti svezzati, il miglioramento dei parametri zootecnici, in particolare incremento di peso o indice di conversione alimentare;
  • per i suini da ingrasso, la riduzione del pH urinario. Il titolare dell'autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd e il numero di identificazione dell'additivo è 4d210.

Condizioni di autorizzazione per i suinetti svezzati

Per i suinetti svezzati, l'allegato prevede un tenore minimo di 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Il periodo di autorizzazione termina il 5 novembre 2028. Sono imposte alcune condizioni operative e informative:

  • nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • la dose minima raccomandata è di 5 000 mg/kg di mangime completo;
  • l'additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati;
  • i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali, ma devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera;
  • l'impiego è limitato ai suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.

Condizioni di autorizzazione per i suini da ingrasso

Per i suini da ingrasso, l'allegato stabilisce un tenore minimo di 5 000 mg/kg e massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Anche per questo impiego il periodo di autorizzazione termina il 5 novembre 2028. Le prescrizioni principali sono le seguenti:

  • le istruzioni per l'uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • l'additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati;
  • i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali, ma devono essere mescolati con altre materie prime della razione giornaliera.

Sicurezza degli utilizzatori e misure organizzative

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l'adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'impiego dell'additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Specifiche tecniche, composizione e metodi analitici

L'allegato descrive l'additivo come acido benzoico con purezza pari o superiore al 99,9%. La sostanza attiva è caratterizzata come acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico, formula chimica C7H6O2, numero CAS 65-85-0. Sono indicati limiti massimi di impurità per acido ftalico e difenile pari a 100 mg/kg ciascuno. Per il controllo analitico, l'allegato rinvia a:

  • titolazione con idrossido di sodio per la quantificazione nell'additivo per mangimi, secondo la Farmacopea europea, monografia 0066;
  • cromatografia liquida in fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC/UV) per la quantificazione in premiscele e mangimi, basata sulla norma ISO 9231:2008.

Abrogazione delle autorizzazioni precedenti ed entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del nuovo regime, il regolamento abroga i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e n. 1138/2007. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dell'acido benzoico, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è rinnovata alle condizioni indicate nell'allegato. Il rinnovo riguarda il titolare DSM Nutritional Products Ltd e si fonda sulla valutazione positiva della conformità dell'additivo alle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 1730/2006 e il regolamento (CE) n. 1138/2007, che avevano autorizzato l'acido benzoico rispettivamente per suinetti svezzati e per suini da ingrasso.

Condizioni di impiego per i suinetti svezzati

Per i suinetti svezzati è prevista una dose minima raccomandata di 5 000 mg/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12%. Le istruzioni d'uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; l'additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o benzoati; i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali ma devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime della razione giornaliera; l'impiego è limitato ai suinetti fino a 35 kg di peso corporeo.

Condizioni di impiego per i suini da ingrasso

Per i suini da ingrasso è previsto un tenore minimo di 5 000 mg/kg e massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12%. Devono essere indicate nelle istruzioni per l'uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; l'additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati; i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali ma devono essere mescolati con altre materie prime della razione giornaliera.

Requisiti di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare o ridurre i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Metodi di analisi e specifiche tecniche

L'allegato riporta la composizione dell'additivo (acido benzoico almeno al 99,9%), la caratterizzazione chimica (acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico, formula C7H6O2, CAS 65-85-0), i limiti di impurità massimi per acido ftalico e difenile pari a 100 mg/kg, nonché i metodi di analisi: titolazione con idrossido di sodio per l'additivo e RP-HPLC/UV basata sulla norma ISO 9231:2008 per premiscele e mangimi.

Periodo di autorizzazione e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicato il termine del periodo di autorizzazione al 5 novembre 2028 per gli impieghi autorizzati.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazioni e rinnovisicurezza alimentarezootecniaregolamentazione dei mangimi

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