Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1542

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Normativa europea32018R1542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce nell’ordinamento dell’Unione un regime sanzionatorio mirato contro persone, entità e organismi coinvolti nella produzione, nell’uso o nella proliferazione di armi chimiche, o che vi prestano sostegno. Il nucleo delle misure consiste nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche e nel divieto di metterli a disposizione dei soggetti elencati nell’allegato I. Il testo disciplina inoltre deroghe autorizzabili, obblighi di cooperazione e informazione, regole contro l’elusione, garanzie procedurali, tutela dei dati personali, competenze degli Stati membri e portata territoriale del regime.

Istituzione di un regime di misure restrittive dell’Unione contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche, con congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche ai soggetti elencati.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I, nonché ai soggetti che, anche indirettamente, mettono a loro disposizione fondi o risorse economiche o partecipano a elusioni delle misure. L’ambito territoriale comprende il territorio dell’Unione, lo spazio aereo, gli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, i cittadini dell’Unione ovunque si trovino, le persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque operino e qualsiasi attività economica esercitata, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe autorizzabili dalle autorità competenti nazionali per esigenze di base, spese legali, costi di custodia/gestione, spese straordinarie, obblighi preesistenti o pagamenti verso missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali immuni.

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Il regolamento istituisce un regime di sanzioni mirate dell’Unione volto a contrastare la proliferazione e l’uso delle armi chimiche, in attuazione della decisione (PESC) 2018/1544. La disciplina è costruita attorno al congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti elencati nell’allegato I e al divieto di renderli disponibili, direttamente o indirettamente.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento nasce nel solco degli orientamenti del Consiglio europeo del 22 marzo e del 28 giugno 2018, che qualificano l’uso di armi chimiche come inaccettabile e chiedono un nuovo regime restrittivo dell’Unione. Il testo si coordina con la Strategia UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con la Convenzione sulle armi chimiche (CWC), con il lavoro dell’OPCW e con varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) e 2325 (2016).

Ambito soggettivo e materiale

Le misure colpiscono persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili, finanziatori, sostenitori tecnici o materiali, nonché soggetti coinvolti nella produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio, trasferimento o uso di armi chimiche, o nei preparativi per il loro uso. Sono inclusi anche coloro che aiutano, incoraggiano o inducono tali attività, oltre ai soggetti associati a questi ultimi. La portata delle armi chimiche rilevanti è quella definita dalla CWC.

Misura centrale: congelamento e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti designati. Parallelamente è vietato mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente, o destinarli a loro vantaggio. Il regolamento definisce in modo ampio nozioni quali fondi, risorse economiche, congelamento di fondi e congelamento di risorse economiche, così da ricomprendere una vasta gamma di attività finanziarie e patrimoniali.

Deroghe autorizzabili

Il regime non è assoluto. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati in casi tipizzati:

  • esigenze di base del soggetto designato e dei familiari a carico, incluse spese per alimentazione, locazione o ipoteca, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
  • pagamento di onorari ragionevoli o rimborso di spese legali;
  • costi di gestione ordinaria o custodia dei fondi congelati;
  • spese straordinarie, previa notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione almeno due settimane prima;
  • pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, per scopi ufficiali.

Sono inoltre previste deroghe per l’esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative e per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, sempre con specifiche condizioni e con obblighi di notifica entro due settimane.

Operatività bancaria, informazioni e controlli

Gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali somme restino congelate e l’autorità competente sia informata senza indugio. Il regolamento impone inoltre ai soggetti interessati di comunicare immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili all’attuazione delle misure, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

Elusione, responsabilità e contenzioso

È vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione delle misure. Chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede non incorre in responsabilità, salvo negligenza. Il regolamento chiarisce inoltre che non è soddisfatta alcuna richiesta connessa a contratti o operazioni colpiti dalle misure se proposta da soggetti designati o da chi agisce per loro conto; l’onere di provare che la richiesta non è vietata ricade sul richiedente. Resta comunque salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento contrattuale.

Procedura di inserimento in elenco e garanzie procedurali

L’allegato I è aggiornato dal Consiglio, che deve notificare la decisione e i motivi dell’inserimento, consentendo al soggetto interessato di formulare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco deve essere riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi. L’allegato II, contenente i siti web nazionali e i recapiti per le notifiche alla Commissione, può essere modificato dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Dati personali, autorità nazionali e sanzioni

Il regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/679 e con il regolamento (CE) n. 45/2001. Gli Stati membri devono designare le autorità competenti, pubblicarne i recapiti sui siti indicati nell’allegato II e comunicare alla Commissione eventuali modifiche. Devono inoltre fissare sanzioni nazionali per le violazioni del regolamento, assicurandone il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Ambito territoriale e decorrenza

Il regolamento si applica in modo ampio nel territorio dell’Unione, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, anche solo in parte, nell’Unione. È entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, le nozioni di "armi chimiche" rinviando alla Convenzione sulle armi chimiche (CWC), "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche". Tali definizioni sono rilevanti per l’interpretazione uniforme del regime sanzionatorio.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell’allegato I. È inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione di tali soggetti o a loro vantaggio.

Criteri di inserimento nell’allegato I

Nell’allegato I figurano i soggetti identificati dal Consiglio come responsabili, finanziatori, sostenitori tecnici o materiali, o comunque coinvolti nella produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio, trasferimento o uso di armi chimiche, nonché nei preparativi per il loro uso, oppure come soggetti che aiutano, incoraggiano o inducono tali attività o che vi sono associati.

Deroghe per esigenze di base, spese professionali e altre ipotesi

L’articolo 3 consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, a determinate condizioni, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati per esigenze di base, onorari e spese legali ragionevoli, costi di normale gestione o custodia, spese straordinarie e pagamenti relativi a conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni. Le autorizzazioni per spese straordinarie richiedono una previa notifica almeno due settimane prima. Ogni autorizzazione concessa va comunicata entro due settimane.

Deroghe per decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative

L’articolo 4 permette lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale anteriore all’inserimento in elenco, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o esecutiva nello Stato membro interessato, a condizione che il pagamento soddisfi crediti garantiti o riconosciuti dalla decisione, non avvantaggi soggetti elencati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Anche in questo caso, l’autorizzazione va comunicata entro due settimane.

Pagamenti dovuti in base a rapporti preesistenti

L’articolo 5 consente, in deroga al congelamento, lo svincolo di fondi o risorse economiche quando il pagamento sia dovuto in forza di un contratto, accordo o obbligazione sorti prima dell’inserimento del soggetto nell’allegato I, purché il pagamento sia effettuato dal soggetto designato e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2. L’autorizzazione va comunicata entro due settimane.

Accrediti su conti congelati e pagamenti consentiti

L’articolo 6 stabilisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anche gli importi accreditati restino congelati e l’autorità competente sia informata senza indugio. Non si applica il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per interessi o altri profitti maturati, pagamenti dovuti per obbligazioni preesistenti o pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali.

Obblighi di cooperazione e informazione

L’articolo 7 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili all’attuazione del regolamento, inclusi i dati su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono utilizzate solo per gli scopi per cui sono fornite o ricevute.

Divieto di elusione

L’articolo 8 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le misure restrittive stabilite dall’articolo 2.

Esenzione da responsabilità in buona fede

L’articolo 9 esclude, in linea generale, la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione se agisce in buona fede ritenendo conforme il comportamento al regolamento, salvo negligenza. È esclusa anche la responsabilità di soggetti che non sapevano e non avevano motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni violassero il regolamento.

Inammissibilità delle richieste connesse a operazioni colpite dalle misure

L’articolo 10 dispone che non siano soddisfatte richieste relative a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata incisa, direttamente o indirettamente, dalle misure restrittive, incluse richieste di indennizzo, compensazione o garanzia, se presentate da soggetti elencati nell’allegato I o da chi agisce per loro conto. L’onere della prova dell’assenza di divieto grava sul richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.

Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri

L’articolo 11 prevede uno scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse, sui problemi di violazione e applicazione e sulle decisioni dei giudici nazionali. Gli Stati membri devono comunicare senza indugio ogni ulteriore informazione pertinente che possa incidere sull’attuazione del regolamento.

Procedura di iscrizione, riesame e aggiornamento degli allegati

L’articolo 12 attribuisce al Consiglio il potere di modificare l’allegato I quando decide di applicare le misure a un soggetto. Il Consiglio deve notificare la decisione e i motivi dell’inserimento, consentendo osservazioni; se vi sono osservazioni o nuove prove sostanziali, la decisione è riesaminata. L’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Contenuto degli allegati e dati identificativi

L’articolo 13 richiede che l’allegato I indichi i motivi dell’iscrizione e, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare i soggetti. Per le persone fisiche possono essere inclusi nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di documento, sesso, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Sanzioni nazionali

L’articolo 14 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e le norme devono essere comunicate senza indugio alla Commissione, insieme alle successive modifiche.

Trattamento dei dati personali

L’articolo 15 autorizza la Commissione a trattare i dati personali per l’esecuzione dei propri compiti, tra cui l’inserimento dei dati dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle sanzioni e nella mappa interattiva delle sanzioni dell’Unione, nonché il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure. È designato un servizio della Commissione come responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Autorità competenti nazionali e notifiche

L’articolo 16 obbliga gli Stati membri a designare le autorità competenti e a pubblicarle sui siti web indicati nell’allegato II, notificando alla Commissione i relativi estremi e ogni successiva modifica. Quando il regolamento richiede notifiche o comunicazioni alla Commissione, devono essere usati i recapiti indicati nell’allegato II.

Ambito territoriale e soggettivo di applicazione

L’articolo 17 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque situate, e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.

Entrata in vigore e efficacia immediata

L’articolo 18 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneproliferazione delle armi chimichecongelamento di fondiprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.