Regolamento (UE) 2018/1551
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 della Commissione, del 16 ottobre 2018, recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata che due produttori esportatori cinesi hanno violato l’impegno sui prezzi relativo ai moduli fotovoltaici e alle celle importati nell’Unione. In conseguenza, dichiara nulle le fatture corrispondenti all’impegno elencate in allegato e rende esigibili i dazi antidumping e compensativi dovuti all’accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Inoltre, disciplina l’uso limitato delle informazioni dell’impegno da parte delle autorità doganali nazionali per verifiche su ulteriori fatture anteriori all’entrata in vigore del regolamento. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Annullamento di fatture corrispondenti a un impegno sui prezzi per moduli fotovoltaici cinesi e riscossione dei dazi antidumping e compensativi connessi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente alle operazioni coperte dall’impegno sui prezzi già accettato e poi abrogato. Riguarda in particolare le fatture emesse da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd e Zheijang Koly Energy Co. Ltd elencate nell’allegato, nonché i procedimenti doganali nazionali relativi a tali importazioni e alla verifica di eventuali violazioni dell’impegno. Si colloca nel quadro dei dazi antidumping e compensativi definitivi vigenti al momento delle importazioni e non disciplina nuove misure generali, ma la gestione di specifiche transazioni considerate non conformi.
Annullamento delle fatture emesse in violazione dell’impegno per i moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni applicabili alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il precedente impegno sui prezzi e la sua successiva abrogazione, constata che due produttori esportatori hanno violato le condizioni dell’impegno quando questo era ancora in vigore e dispone l’annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno indicate nell’allegato.
Contesto normativo e misure precedenti
Il provvedimento si colloca nel sistema di difesa commerciale già instaurato con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, nonché con i regolamenti di riesame in previsione della scadenza (UE) 2017/367 e 2017/366. Prima dell’abrogazione dell’impegno, la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi presentato dalla CCCME a nome di un gruppo di produttori esportatori, tra cui Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd e Zheijang Koly Energy Co. Ltd. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 l’impegno è stato abrogato e sostituito da un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all’importazione (PMI), ma le violazioni commesse durante la vigenza dell’impegno restano rilevanti ai fini della riscossione dei dazi.
Contenuto dell’impegno sui prezzi
L’impegno obbligava i produttori esportatori a non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione a un prezzo inferiore al PMI, soggetto ad adeguamento trimestrale. Le vendite dovevano avvenire esclusivamente in forma diretta, mentre le vendite indirette tramite società non elencate nell’impegno costituivano violazione. L’impegno individuava inoltre, in modo non esaustivo, altre ipotesi di violazione, tra cui il cosiddetto riorientamento verso altre società, ossia l’emissione di fatture corrispondenti all’impegno per prodotti fabbricati da imprese non soggette all’impegno. I produttori esportatori erano tenuti anche a trasmettere relazioni trimestrali complete e corrette sulle vendite all’esportazione e sulle rivendite nell’Unione, al fine di consentire alla Commissione di verificare il rispetto del PMI.
Violazioni accertate per Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd
Sulla base degli elementi trasmessi dalle autorità doganali, la Commissione ha ritenuto che Sinski PV avesse venduto pannelli solari a un acquirente nell’Unione sistematicamente al di sotto del PMI. Ha inoltre accertato un riorientamento verso altre società: Sinski PV si sarebbe avvalsa di altre tre società per emettere fatture corrispondenti all’impegno relative a prodotti fabbricati da imprese non assoggettate all’impegno, allo scopo di beneficiare dell’esenzione dai dazi antidumping e compensativi. Le fatture collegate a tali operazioni sono elencate nell’allegato, con date comprese tra luglio 2015 e aprile 2017.
Violazioni accertate per Zheijang Koly Energy Co. Ltd
Per Koly Energy la Commissione ha invece rilevato la vendita di pannelli solari a un importatore nell’Unione che risultava in realtà correlato, sebbene non indicato come parte correlata nell’impegno. Tale circostanza ha integrato una violazione delle condizioni sulle vendite dirette. Inoltre, poiché le rivendite dell’importatore correlato non erano state comunicate, la Commissione ha ritenuto violati anche gli obblighi di reportistica trimestrale e di controllo del rispetto del PMI. Anche per Koly Energy le fatture interessate sono elencate nell’allegato, con operazioni ricomprese tra marzo 2015 e settembre 2017.
Effetti doganali e riscossione dei diritti
In applicazione degli articoli richiamati nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni vigenti, la Commissione dichiara nulle le fatture corrispondenti all’impegno e stabilisce che i dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica devono essere riscossi dalle autorità nazionali. Il regolamento richiama altresì l’articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 per il recupero dell’obbligazione doganale. È inoltre chiarito che, se le autorità doganali rilevano indizi di prezzo non corrispondente al prezzo effettivamente pagato o di mancato rispetto del PMI, possono procedere agli accertamenti e alla riscossione dei dazi conseguenti.
Uso delle informazioni e tutela del contraddittorio
Le informazioni relative all’impegno possono essere trasmesse dalla Commissione alle autorità doganali degli Stati membri solo per i fini necessari all’applicazione dei dazi dovuti. Tali informazioni possono essere comunicate ai debitori esclusivamente per tutelarne i diritti di difesa e non possono essere divulgate a terzi. Prima dell’adozione del regolamento, le parti interessate sono state informate delle risultanze e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite ai sensi degli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 16 ottobre 2018 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione della violazione dell’impegno
La Commissione conclude, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, che Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd e Zheijang Koly Energy Co. Ltd hanno violato l’impegno mentre era ancora in vigore.
Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno
Le fatture elencate nell’allegato I sono dichiarate nulle. La dichiarazione di nullità riguarda le fatture di Sinski PV e Koly Energy collegate alle operazioni individuate nei considerando 25 e 26.
Riscossione dei dazi antidumping e compensativi
I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sono riscossi, in base all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
Verifiche doganali su fatture anteriori all’entrata in vigore
Se le autorità doganali nazionali hanno elementi che indicano che il prezzo riportato in una fattura corrispondente all’impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione una copia dell’impegno e altre informazioni per verificare il PMI applicabile alla data di emissione della fattura. Se dalla verifica risulta che non sono stati inclusi sconti o riduzioni, i dazi corrispondenti sono riscossi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/366.
Riservatezza e uso limitato delle informazioni
Le informazioni trasmesse dalla Commissione ai fini delle verifiche doganali possono essere usate solo per l’applicazione dei dazi dovuti; le autorità doganali possono comunicarle ai debitori solo per la tutela dei diritti di difesa e non possono divulgarle a terzi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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