Regolamento (UE) 2018/1539
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 aggiorna l’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. In particolare, aggiunge una persona all’allegato I, sulla base della persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai soggetti a esse associati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 mediante l’aggiunta di una persona all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già inseriti o da inserire nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. L’effetto concreto del regolamento è l’estensione delle misure restrittive a un ulteriore soggetto individuale identificato nominativamente. Non prevede esclusioni o deroghe specifiche nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e i soggetti a essi associati. La finalità del provvedimento è meramente attuativa e consiste nell’adeguare l’elenco dei destinatari delle misure restrittive alla persistente minaccia richiamata nei considerando.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2016/1686 come base giuridica dell’intervento, adottato in particolare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale atto. Nei considerando si evidenzia che, in ragione della costante minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda, nonché dalle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere un nuovo nominativo all’elenco di cui all’allegato I.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di una persona fisica nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
La persona aggiunta è:
- Hocine BOUGUETOF;
- data di nascita: 1° luglio 1959;
- luogo di nascita: Tebessa (Algeria);
- cittadinanza: algerina.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento produce effetti nei confronti di tutti gli Stati membri, in quanto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno di essi. Sul piano sostanziale, il suo ambito riguarda i soggetti iscritti nell’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, con l’effetto di estendere le misure restrittive al nuovo nominativo inserito.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano nel testo ulteriori termini di attuazione, deroghe o meccanismi procedurali specifici, trattandosi di una modifica puntuale di un elenco sanzionatorio già esistente.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge una nuova persona all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive: Hocine BOUGUETOF, nato il 1° luglio 1959 a Tebessa (Algeria), cittadino algerino.
Ragione e finalità della modifica
Dai considerando emerge che il Consiglio interviene a causa della costante minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, nonché dalle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi associati. La misura consiste nell’aggiornamento puntuale dell’elenco nominativo già previsto dal regolamento (UE) 2016/1686.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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