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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1543

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l'efficacia del prodotto per migliorare la produzione di insilato. L'autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato, incluse specifiche sul tenore minimo, sulle modalità di impiego e sulla protezione degli utilizzatori. La misura si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è valida fino al 5 novembre 2028.

Autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele contenenti il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291, nonché ai mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda l'uso come additivo per l'insilaggio, in particolare su materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, alle condizioni fissate nell'allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. L'allegato prevede una fine del periodo di autorizzazione al 5 novembre 2028.

Autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione autorizza un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA del 21 febbraio 2018, che non ha evidenziato rischi per salute animale, salute umana o ambiente.

Fondamento giuridico e iter valutativo

La Commissione richiama l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 quale base per l'adozione dell'atto. Nelle considerazioni preliminari si precisa che la domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha portato a ritenere soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento quadro.

Ambito dell'autorizzazione

L'autorizzazione riguarda un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". L'uso autorizzato è quello di additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con specifico riferimento al miglioramento della produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare.

Condizioni tecniche e composizione

L'allegato stabilisce che l'additivo sia costituito da un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenente almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo. La caratterizzazione della sostanza attiva è riferita a cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 32291. Per il controllo analitico sono previsti due metodi: il conteggio nell'additivo per mangimi mediante diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15786) e l'identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Dosaggio minimo e condizioni d'impiego

Per l'impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo è fissato in 5 × 10^7 CFU per kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. L'allegato specifica inoltre che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Il regolamento introduce una prescrizione specifica di tutela per gli operatori e gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Decorrenza e durata

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 5 novembre 2028. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e considera soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento. La domanda era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3.

Valutazione scientifica e sicurezza

L'EFSA, nel parere del 21 febbraio 2018, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente alle condizioni d'uso proposte. Ha inoltre ritenuto che il preparato possa migliorare la produzione di insilato da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare e non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Condizioni d'uso e requisiti tecnici

L'allegato prevede che il preparato contenga almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo. Il metodo di analisi per il conteggio nell'additivo è la diffusione su piastra con MRS agar (EN 15786), mentre l'identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per l'impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo è pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 5 novembre 2028.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza sul lavoro

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