Regolamento (UE) 2019/247
Regolamento delegato (UE) 2019/247 della Commissione, del 16 ottobre 2018, che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce l’insieme degli indicatori che la Commissione deve usare per valutare l’applicazione del regolamento sui GECT. La finalità è consentire una relazione fondata su criteri omogenei di efficacia, efficienza, pertinenza, sostenibilità, valore aggiunto europeo e semplificazione. Il testo si limita quindi alla metodologia di monitoraggio e non introduce obblighi sostanziali nuovi per i GECT.
Stabilisce l'elenco degli indicatori da utilizzare nella relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo ai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea, che deve redigere la relazione periodica sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, e riguarda la raccolta e la valutazione di dati relativi ai GECT negli Stati membri. Gli indicatori si riferiscono sia alla situazione di riferimento al 21 giugno 2014 sia alla data limite fissata per la relazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina direttamente la costituzione o il funzionamento dei GECT, ma il metodo di valutazione dei risultati del quadro normativo vigente.
Regolamento delegato (UE) 2019/247: indicatori per la relazione sull’applicazione del regolamento GECT
Il regolamento delegato (UE) 2019/247 della Commissione stabilisce l’elenco degli indicatori da utilizzare per la relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 sui gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Il testo si inserisce nel sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 17 del regolamento base e mira a fornire alla Commissione una base omogenea per valutare l’efficacia e l’evoluzione dell’istituto, anche alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1302/2013.
Contesto e finalità della relazione
La Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione del regolamento GECT. I considerando chiariscono che la valutazione deve riguardare l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione del quadro normativo. Gli indicatori sono quindi funzionali a misurare i progressi compiuti e a supportare un giudizio comparativo nel tempo.
Base temporale e metodo di valutazione
Il regolamento indica che la misurazione deve prendere come riferimento la situazione esistente al 21 giugno 2014, data rilevante per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1302/2013, e confrontarla con la situazione alla data limite fissata per la raccolta dei dati. La data limite non è predeterminata nel testo, ma deve essere definita in sede di preparazione della relazione e indicata in essa. La valutazione deve combinare indicatori quantitativi e qualitativi.
Indicatori di efficacia
L’allegato prevede indicatori volti a verificare se il quadro normativo abbia prodotto risultati concreti. In particolare, si misurano:
- la conformità delle norme nazionali degli Stati membri al regolamento;
- l’aumento del numero di GECT costituiti rispetto al dato di riferimento del 21 giugno 2014;
- l’aumento del numero dei membri dei GECT, sia complessivamente sia per categoria (Stati membri, autorità nazionali, regionali e locali, imprese pubbliche, imprese incaricate di servizi di interesse economico generale, associazioni di organismi, soggetti equivalenti di paesi terzi o territori d’oltremare);
- l’aumento dei servizi forniti dai GECT, con sottoindicatori relativi a salute, istruzione e formazione, ambiente/energia/protezione della natura, trasporti, ricerca e altro.
Indicatori di efficienza
L’efficienza è misurata mettendo a confronto risorse impiegate e risultati ottenuti. Gli indicatori riguardano:
- i costi di costituzione di un GECT rispetto ai costi di strutture comparabili previste dal diritto nazionale o internazionale;
- i costi di funzionamento di un GECT rispetto a quelli di strutture analoghe;
- la durata della procedura di approvazione per la costituzione di un GECT, espressa in mesi, rispetto alla procedura per organismi analoghi.
Il testo sottolinea che il confronto sui costi è particolarmente significativo solo per i casi in cui i membri del GECT abbiano in precedenza istituito un organismo giuridico diverso per la cooperazione.
Indicatori di pertinenza e sostenibilità
La pertinenza è valutata rispetto alla capacità del regolamento di rispondere alle esigenze dei futuri membri dei GECT e di essere utilizzato nella pratica per attuare programmi o operazioni di cooperazione. L’allegato considera, tra l’altro:
- l’uso dei GECT come autorità di gestione di un programma di cooperazione;
- l’uso dei GECT per attuare parti di programmi di cooperazione, inclusi sottoprogrammi, fondi per piccoli progetti, progetti people-to-people, investimenti territoriali integrati e piani d’azione comuni;
- l’uso dei GECT per attuare operazioni finanziate nell’ambito della politica di coesione o al di fuori di essa;
- l’uso delle opzioni di scelta del diritto applicabile previste dall’articolo 8, paragrafo 2, lettere g), h) e j), del regolamento base.
La sostenibilità è misurata attraverso il numero di GECT registrati ma inattivi, quale indice della capacità dell’istituto di funzionare in modo effettivo nel tempo.
Valore aggiunto europeo e semplificazione
Il valore aggiunto europeo è legato alla capacità dei GECT di essere costituiti grazie al regolamento europeo in situazioni in cui i membri non avrebbero potuto creare organismi analoghi sulla base del solo diritto nazionale o internazionale. L’allegato considera anche il numero di strutture e reti di cooperazione territoriale create grazie a questa possibilità.
Quanto alla semplificazione, il testo prende in esame la riduzione dei tempi medi di costituzione dei GECT in due fasi: fino alla presentazione del progetto di convenzione e dalla presentazione fino all’approvazione definitiva. Viene inoltre considerato il numero di approvazioni avvenute per approvazione tacita da parte di autorità nazionali diverse da quelle dello Stato membro della sede del GECT.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione degli indicatori per la relazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco degli indicatori da impiegare nella relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006.
Finalità della valutazione
I considerando precisano che la Commissione deve riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull’applicazione del regolamento GECT, valutandone efficacia, efficienza, pertinenza, valore aggiunto europeo e margini di semplificazione.
Criteri e base temporale della misurazione
Gli indicatori devono essere sia quantitativi sia qualitativi; i progressi vanno misurati confrontando la situazione di riferimento al 21 giugno 2014 con la data limite della relazione, che deve essere indicata nella relazione stessa.
Aree di valutazione previste nell’allegato
L’allegato organizza gli indicatori per criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, sostenibilità, valore aggiunto europeo e semplificazione introdotta dallo strumento, includendo dati su numero di GECT, membri, servizi forniti, costi, tempi di approvazione e opzioni di diritto applicabile.
Indicatori di efficacia
Sono previsti indicatori sulla conformità delle norme nazionali, sull’aumento del numero di GECT, sull’aumento dei membri per categorie, sull’aumento dei servizi forniti e sull’uso dei GECT in specifici settori (salute, istruzione, ambiente, trasporti, ricerca e altro).
Indicatori di efficienza
Vengono misurati i costi di costituzione e funzionamento dei GECT rispetto a strutture comparabili previste dal diritto nazionale o internazionale, nonché la durata della procedura di approvazione in mesi.
Indicatori di pertinenza e sostenibilità
La pertinenza è valutata in relazione all’uso dei GECT per attuare programmi o operazioni di cooperazione e all’impiego delle diverse opzioni di scelta del diritto applicabile; la sostenibilità considera il numero di GECT registrati ma inattivi.
Valore aggiunto europeo e semplificazione
L’allegato contempla il numero di strutture e reti create grazie alla possibilità di istituire un GECT e valuta i vantaggi del GECT rispetto ad altri organismi giuridici nazionali o internazionali, nonché la semplificazione introdotta, inclusa l’approvazione tacita.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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