Sentenza n. 2716/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 701/2024, depositata e resa pubblica il 31 ottobre 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1588/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25 novembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 701/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, salvo che avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni e gli importi stabiliti dal giudice del lavoro. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una somma o di un beneficio non viene eseguita, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari per dare concreta esecuzione al giudicato e può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti.
- Non è dovuto un compenso per le funzioni di commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.
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