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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42525/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne (Tribunale di Milano 31/10/2022; Corte d'Appello 26/02/2024) per lesioni aggravate e danneggiamento. Difese principali: (i) vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come rissa vs aggressione unidirezionale (art. 588 c.p.); (ii) contestazione dell'attendibilità delle vittime e di alcune testimonianze; (iii) travisamento del filmato di videosorveglianza; (iv) omessa valutazione di prove a discarico e mancata assunzione di prova decisiva (esame dell'imputato ai sensi dell'art. 495 c.p.p.); (v) richiesta di applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi; (vi) nullità o indeterminatezza del capo di imputazione (art. 522 c.p.p.) sul reato di danneggiamento; (vii) omessa risposta sulla richiesta di assoluzione per talune lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Guarnieri Niccolò, Savarese Giuseppe e Guarnieri Niccolò Samuel, confermando l'affermazione di responsabilità nei loro confronti (divenuta irrevocabile) e condannandoli alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Di Guglielmo Pasqualino è stato invece accolto parzialmente: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi (ai sensi della normativa transitoria post-riforma Cartabia/art. 545-bis c.p.p.) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per decidere su quel punto; il resto del ricorso di Di Guglielmo è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rissa richiede reciprocità dell'aggressione; se un gruppo aggredisce altri e questi si difendono non è configurabile la rissa ma la responsabilità degli aggressori per le conseguenze lesive.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Il ricorso ha lamentato indeterminatezza del capo di imputazione per danneggiamento; la Cassazione ha chiarito che l'art. 522 riguarda la condanna per fatto nuovo o circostanza non contestata, non invece la generica indeterminatezza dell'imputazione che doveva essere eccepita tempestivamente.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito all'esame dell'imputato come prova contraria: la Corte ha rilevato che la prova richiesta era dichiarativa e pertanto non poteva essere qualificata come "prova decisiva" ai sensi della giurisprudenza di legittimità; la mancata assunzione di prova dichiarativa non giustifica normalmente la cassazione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sostituzione delle pene detentive brevi con pene alternative (effetti della riforma). La Corte ha ritenuto che la richiesta, se tempestivamente formulata, debba essere esaminata dalla Corte d'appello; l'omessa pronuncia su tale istanza giustifica l'annullamento parziale e il rinvio.

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150 (riforma Cartabia)

    Richiamata per il regime transitorio delle nuove pene sostitutive; la decisione precisa che l'appellante deve formulare tempestivamente la richiesta per ottenere che la Corte d'appello si pronunci sulle pene sostitutive.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Principio sull'interesse ad impugnare: la Cassazione ha ricordato che l'interesse all'impugnazione è condizione di ammissibilità e che l'eventuale riforma non deve produrre un risultato concretamente favorevole all'impugnante.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come requisito formale dei motivi di ricorso (individuazione chiara dei vizi); la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e pertanto inammissibili.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte relativa alla mancata assunzione di prova decisiva: la Cassazione ribadisce i limiti dell'impugnazione per la mancata acquisizione di prove non decisive o dichiarative.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per il termine entro il quale deve essere eccepita la nullità per indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha osservato che l'eccezione non è stata sollevata tempestivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili per colpa.

Massime di principio

  • Per la qualificazione della rissa (art. 588 c.p.) è necessario il requisito della reciprocità dell'aggressione: se un gruppo aggredisce e le vittime si difendono non sussiste rissa ma responsabilità degli aggressori.
  • L'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità: un ricorso che, se accolto, non produrrebbe un vantaggio concreto per il ricorrente può essere inammissibile.
  • Motivi meramente reiterativi di questioni di merito o che prospettano una diversa lettura delle prove sono inammissibili in Cassazione: il controllo è limitato a vizi di diritto, mancata motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La mancata assunzione di una prova dichiarativa (es. esame dell'imputato) difficilmente costituisce motivo di cassazione quando la prova richiesta non sia decisiva e abbia natura dichiarativa.
  • Le eccezioni di indeterminatezza del capo d'imputazione devono essere sollevate tempestivamente (fase delle questioni preliminari); se non eccepite nei termini decadono.
  • Se l'imputato richiede tempestivamente in appello l'applicazione delle nuove pene sostitutive per pene brevi (rif. riforma Cartabia), la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi; l'omessa decisione su tale istanza può giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • La Cassazione può imporre condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti inammissibile e vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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