Cassazione Penale, Ordinanza n. 18909/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero generici e diretti a ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare concessa in esecuzione pena, ritenendo che egli si fosse reso protagonista, nel corso della misura, di una possibile violazione degli artt. 582 e 585 c.p. Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., due profili: da un lato, l'omessa notifica al difensore di fiducia, già nominato, del decreto di fissazione dell'udienza camerale, con conseguente nomina di un difensore d'ufficio; dall'altro, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche per asseriti errori nelle indicazioni di orari e date contenuti nell'ordinanza. La Corte ha però rilevato che le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito dei presupposti della revoca della misura alternativa e che la motivazione del provvedimento impugnato era congrua, logica e coerente, avendo valorizzato la partecipazione attiva del condannato all'aggressione, prima spintonando la persona offesa e poi ostacolandone la fuga. Quanto alla doglianza sulla mancata notifica al difensore di fiducia, la Corte l'ha ritenuta infondata perché la nomina del difensore effettuata nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova non spiega effetti nel distinto procedimento per la revoca della misura stessa, secondo giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Richiamato come norma sostanziale la cui possibile violazione avrebbe giustificato la revoca della detenzione domiciliare.
art. 585 c.p.
Richiamato insieme all'art. 582 c.p. quale possibile base della condotta contestata al condannato nel corso della misura alternativa.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indicato come parametro di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Indicato come parametro di ricorso per vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la revoca di una misura alternativa può essere confermata in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo, logico e coerente sulla condotta del condannato e sulle ragioni della ritenuta incompatibilità con la prosecuzione del beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente prospettando violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti della decisione impugnata.
- Le censure di motivazione devono confrontarsi con specifici passaggi del provvedimento impugnato; una critica meramente confutativa e aspecifica non è idonea a scalfire la tenuta del provvedimento.
- Nel procedimento di revoca di una misura alternativa, la nomina del difensore di fiducia compiuta in un diverso e precedente segmento del procedimento di sorveglianza non produce automaticamente effetti nel distinto procedimento instaurato per la revoca della misura stessa.
- Quando il provvedimento impugnato evidenzia una partecipazione attiva del soggetto alla condotta posta a base della revoca della misura alternativa, la motivazione è sufficiente se dà conto in modo coerente degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
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