Sentenza n. 2143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 754 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 754 del 2025, nella parte relativa ai criteri e alla quantificazione del risarcimento conseguente all’illegittima aggiudicazione del servizio di assistenza educativa scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha chiesto la riforma della sentenza che, pur riconoscendo il danno derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto comunale, aveva limitato il lucro cessante all’utile indicato nell’offerta, respinto ulteriori benefici fiscali e contributivi, applicato una decurtazione per aliunde perceptum o percipiendum e negato il danno curriculare per insufficiente prova. Con il primo motivo ha contestato la quantificazione del danno da mancata aggiudicazione, sostenendo che l’utile formale di euro 500,00 non rappresentasse il reale vantaggio economico conseguibile da una cooperativa sociale non lucrativa e chiedendo il riconoscimento di ulteriori risparmi e benefici IRAP, INAIL e organizzativi. Ha inoltre sostenuto che l’aliunde perceptum costituisse fatto impeditivo da provare dal Comune. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto del danno curriculare, deducendo di aver dimostrato che la mancata esecuzione dell’appalto di Velletri le aveva impedito di maturare il requisito di fatturato necessario per partecipare al lotto 2 di una successiva gara del Comune di Pescara, oltre ad aver compromesso la partecipazione ad altre gare. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2043 c.c. e ha riproposto le domande risarcitorie formulate in primo grado, chiedendo il risarcimento complessivo di euro 289.141,91, oltre rivalutazione e interessi.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della domanda relativa agli ulteriori euro 76.000,00 di benefici fiscali e contributivi, poiché la cooperativa non aveva fornito una prova rigorosa né dell’effettiva spettanza dei benefici né del concreto e certo vantaggio economico conseguibile dall’esecuzione dell’appalto. È stato confermato anche il criterio di quantificazione del lucro cessante fondato sull’utile effettivamente indicato nell’offerta, pari a euro 500,00, oltre al risparmio documentato relativo alla possibile aliquota IRAP ridotta, pari a euro 8.821,03. Il Collegio ha escluso che la mancata stipula potesse generare un autonomo danno emergente corrispondente a costi o risparmi non adeguatamente provati e ha ribadito che il risarcimento dell’utile può essere integralmente riconosciuto solo se il danneggiato dimostra di non aver potuto riutilizzare mezzi e maestranze in altri lavori. Tale prova grava sul danneggiato; nel caso concreto non è stata fornita. È stata invece accolta la censura sul danno curriculare quanto all’an debeatur. Il TAR aveva omesso di esaminare la documentazione tempestivamente prodotta in primo grado sulla gara di Pescara. Da tale documentazione risultava che la cooperativa aveva vinto il lotto 1 e non aveva potuto partecipare al lotto 2, avente oggetto, caratteristiche tecniche e criteri di valutazione sostanzialmente identici, per il mancato possesso del fatturato specifico che avrebbe maturato eseguendo l’appalto di Velletri. La documentazione dimostrava quindi una concreta perdita di chance contrattuale, con riflessi sulla capacità competitiva e reddituale. Il danno curriculare è stato liquidato equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura del 5% del valore dell’appalto di Velletri, e non del lotto di Pescara; tale importo si aggiunge a quanto già riconosciuto dal TAR. Sono state compensate le spese del doppio grado per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
per il riconoscimento dei danni
Consente di proporre la domanda risarcitoria connessa all’illegittima aggiudicazione e agli atti collegati.
art. 34, comma 4, c.p.a.
quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio e fissando i criteri di determinazione
Consente al giudice di fissare i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi per la quantificazione del risarcimento.
art. 124, comma 1, c.p.a.
Il concorrente deve provare compiutamente sia l’esistenza del danno sia il suo ammontare.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo, proprio dell’azione di annullamento, non attenua l’ordinario onere probatorio nella domanda risarcitoria.
art. 73 c.p.a.
La documentazione sulla gara di Pescara, prodotta con memoria nei termini processuali, doveva essere esaminata dal giudice di primo grado.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale fondamento generale della responsabilità risarcitoria, nell’ambito della disciplina speciale applicata alla mancata aggiudicazione.
art. 1223 c.c.
Non consente di qualificare come autonomo danno emergente risarcibile il mancato conseguimento di vantaggi economici non rigorosamente provati, cumulandoli con il lucro cessante.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno curriculare, non precisamente determinabile nel suo ammontare.
art. 2056 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1226 c.c. quale base della liquidazione equitativa del danno curriculare.
art. 2697 c.c.
Non pone a carico della stazione appaltante la prova dell’aliunde perceptum: secondo la decisione, è il danneggiato a dover dimostrare di non aver riutilizzato mezzi e maestranze.
Massime di principio
- Nella domanda risarcitoria da mancata aggiudicazione il concorrente deve provare integralmente sia l’an sia il quantum del danno; il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non attenua l’ordinario onere probatorio.
- Il lucro cessante da mancata aggiudicazione coincide con l’utile effettivo che l’impresa avrebbe conseguito dall’esecuzione del contratto e, di regola, deve essere individuato sulla base dell’utile indicato nell’offerta, non potendo essere sostituito da vantaggi fiscali o organizzativi soltanto allegati.
- Il danno emergente relativo ai costi di partecipazione o ad asseriti risparmi di spesa non è cumulabile con il lucro cessante derivante dall’esecuzione della commessa, salvo che sia rigorosamente provato e fatto valere secondo il pertinente titolo di responsabilità; il cumulo non può determinare un arricchimento ingiustificato.
- L’utile può essere integralmente risarcito soltanto quando il concorrente dimostri di non aver potuto riutilizzare mezzi e maestranze in altri lavori; in mancanza, il danno deve essere ridotto per aliunde perceptum o percipiendum secondo le concrete caratteristiche dell’impresa e della commessa.
- Il danno curriculare richiede una prova puntuale della concreta perdita di qualificazione, competitività o chance contrattuale; tale prova può risultare dalla dimostrazione che la mancata esecuzione dell’appalto abbia impedito la partecipazione a una successiva gara per carenza di un requisito di fatturato, soprattutto quando l’operatore avrebbe avuto elevate probabilità di aggiudicazione.
- Il danno curriculare, non precisamente determinabile nel suo ammontare, è liquidabile equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; il giudice non è vincolato a una percentuale prestabilita e, quando utilizza una percentuale, deve riferirla all’appalto originariamente perduto, non alla successiva gara nella quale si è verificata la perdita di chance.
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