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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14150/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile senza formalità, rilevando che, nel regime introdotto dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto direttamente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché risulta presentato e sottoscritto direttamente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, quindi in violazione della disciplina che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte qualifica pertanto il ricorso come palesemente inammissibile e applica le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; dal testo non emergono ulteriori questioni di merito su tale fattispecie.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Come modificato dalla l. n. 103/2017, esclude la proposizione diretta del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Come modificato dalla l. n. 103/2017, richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la riforma che, dal 3 agosto 2017, impone il ministero tecnico per il ricorso in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità, imponendo spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende salvo esonero.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto direttamente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza del ministero tecnico nel ricorso per cassazione determina un vizio radicale e manifesta inammissibilità rilevabile senza formalità.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità per difetto di legittimazione formale all'impugnazione impedisce qualsiasi esame del merito della condanna impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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