Cassazione Penale, Sentenza n. 4971/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma della pena operata dalla Corte d'appello di Napoli: Criscuolo censurava l'eccessività e la carenza di motivazione dell'aumento per continuazione (violazione artt. 23, 132, 133 c.p. e art. 111 Cost., nonché art. 81 c.p.); Scarpato deduceva vizi di motivazione, l'omessa valutazione della prescrizione/estinzione per tardività della querela e la mancata riqualificazione della fattispecie ex art. 648 c. 3 c.p.; Tito deduceva un errore aritmetico nel calcolo dell'aumento in continuazione (doppio computo, con aggiunta dell'aumento dopo la riduzione per il rito abbreviato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato con rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'aumento ex art. 81 c.p. per Tito Maurizio Alfonso (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per rideterminazione della pena), pur dichiarando irrevocabile la sua condanna; dichiarato inammissibili i ricorsi di Criscuolo Taddeo e Scarpato Catello per manifesta infondatezza, condannandoli alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
continuità tra reati e aumento di pena
la Corte richiama che l'aumento per la continuazione deve essere correttamente computato e motivato; l'erroneo o doppio computo giustifica l'annullamento parziale e il rinvio
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
riduzione di pena per il rito abbreviato
la riduzione per il rito abbreviato deve essere data dopo che il giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle relative alla continuazione; il motivo di calcolo deve risultare chiaro e verificabile
art. 133 cod. pen.
determinazione della pena
la pena deve essere proporzionata ai parametri previsti dall'art. 133; la Corte d'appello ha fatto richiamo a tale criterio ma deve esplicitare il trattamento della continuazione e della riduzione per rito
art. 71 e ss. cod. pen.
concorso di reati e cumulo delle pene
la determinazione della pena avviene nel quadro delle norme sul concorso di reati; la sequenza aritmetica (calcolo della continuazione, limiti di cumulo, poi applicazione della riduzione) deve essere rispettata e documentata
Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)
principio giurisprudenziale richiamato
principio secondo cui la riduzione del rito abbreviato va applicata tenendo conto di tutte le circostanze, comprese le eventuali continuazioni; la Corte lo ribadisce come criterio guida per il calcolo corretto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla motivazione riportata in cassazione
i motivi in cassazione sono riportati nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione; la Corte indica quali censure sono state ritenute esaminate o rinunciate
art. 648, comma 3, cod. pen.
riqualificazione della fattispecie (riciclaggio)
norma evocata dalla difesa di Scarpato per chiedere diversa qualificazione; la Cassazione non ha accolto il motivo perché generico e non adeguatamente documentato o rinunciato in appello
Massime di principio
- Il calcolo della pena in presenza di continuazione deve essere esplicitato passo per passo: determinazione delle pene per ciascun reato, applicazione degli aumenti per continuazione, rispetto dei limiti di cumulo, e quindi applicazione della riduzione per il rito abbreviato (art. 442) con espressa indicazione in motivazione che la riduzione è stata computata
- Un errore aritmetico o un 'doppio computo' dell'aumento per continuazione giustifica l'annullamento parziale con rinvio limitato alla determinazione della pena, lasciando ferma l'accertata responsabilità penale
- Chi rinuncia in udienza a specifici motivi di impugnazione perde la possibilità di riproporli in sede successiva; le doglianze non rinunciate devono però essere specificamente documentate per essere ammissibili in Cassazione
- Motivi generici o non documentati (es. affermazioni sulla tardività della querela senza indicare o produrre l'atto) sono facilmente dichiarati manifestamente infondati e portano a condanne alle spese e ad ammende
- La Corte di Cassazione applicherà la giurisprudenza della Sezioni Unite (es. Cesarano) quando essa definisce l'ordine logico-aritmetico di calcolo della pena; quindi i giudici di merito devono conformarsi a tali principi e motivare esplicitamente l'applicazione
- In presenza di più imputati e rinunce ai motivi assolutori, il giudice deve comunque motivare la quantificazione degli aumenti per continuazione e la loro compatibilità con le attenuanti concesse, per evitare censure per eccessiva genericità della motivazione
- Se si ottiene l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; valutarne il rischio prima di proporre motivi vaghi o già rinunziati
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