Cassazione Penale, Ordinanza n. 16737/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e non partecipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo in sostanza la mancata applicazione di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione rileva che tale doglianza resta estranea al patto di concordato e non può essere introdotta in cassazione nei limiti propri di questo speciale rito. Secondo l'ordinanza, nei casi di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non invece per contestazioni su aspetti non compresi nel patto e non rilevabili d'ufficio dalla Corte di merito.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa in sede di concordato ha un ambito di impugnazione cassatoria limitato ai vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non consente di dedurre questioni estranee al patto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dalla norma, in combinato con l'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è deducibile in cassazione una questione rimasta estranea al patto concordatario, quando la Corte di merito non possa intervenire d'ufficio in surroga su tale profilo.
- La proposizione di un ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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