Cassazione Penale, Sentenza n. 26899/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 29/05/2024. Brandonisio deduceva violazione dell'art. 133 c.p. con censure sul trattamento sanzionatorio; Gonzales e Silva contestavano la rideterminazione della pena pecuniaria dopo il concordato in appello (sostenendo irregolarità nell'ammontare da cui la Corte sarebbe partita e l'immutazione della multa nonostante l'accordo); Vindice articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle difese in ordine all'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni, criticità della chiamata in reità di Di Casola e mancata prova della capacità drogante del campione; (2) censura al trattamento sanzionatorio per eccessività della pena, diniego di attenuanti generiche e applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Brandonisio, Gonzales e Silva: i concordati in appello limitavano le censure ammissibili in cassazione e le doglianze riguardanti la determinazione della pena pecuniaria non erano idonee a fondare l'impugnazione; pertanto tali ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Vindice il ricorso è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione dei giudici di merito sull'identificazione tramite più conversazioni intercettate (anche per il richiamo al soprannome "Teddy" e circostanze coerenti come l'attività familiare), ha confermato l'applicazione della recidiva avendo il certificato penale rilevato precedenti pertinenti e ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna di Vindice è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma contestata nei capi di imputazione relativi al traffico di stupefacenti; la sentenza la applica per qualificare la gravità dei fatti e giustificare il trattamento sanzionatorio
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Richiamata per le fattispecie contestate a Gonzales e Silva (detenzione/spaccio di stupefacenti), utilizzata per la determinazione della pena
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Richiamata per il capo Q relativo all'acquisto/possesso di campione di sostanza stupefacente; motivazione della Corte valuta gravità anche come preludio a traffici maggiori
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Norma sanzionatoria collegata agli articoli sui reati di stupefacenti, richiamata nella determinazione delle pene pecuniarie e detentive
codice di procedura penale, art. 599-bis
Regola sui giudizi di concordato in appello: limita le censure ammissibili in cassazione alle questioni attinenti alla formazione della volontà di concordare, al consenso del P.M. e a difformità della pronuncia
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato come materia le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento; Corte ricorda che le censure su questioni rinunciate o non ricomprese nel concordato sono inammissibili
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che la valutazione sulle attenuanti è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sufficientemente motivato
codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che disciplina l'imposizione delle spese processuali in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende; qui la Corte non ha ritenuto la presentazione incolpevole per giustificare l'esonero dal contributo
Massime di principio
- Se la posizione del ricorrente è stata definita mediante concordato in appello, la cassazione è limitata: sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero e a difformità della pronuncia rispetto all'accordo; le doglianze sulla sola determinazione della pena (se entro i limiti di legge) risultano spesso inammissibili.
- Contestate le pene pecuniarie dopo un concordato bisogna dimostrare l'illegittimità della sanzione (es. violazione di limiti edittali o palese errore di calcolo); il semplice disaccordo sulla mancata riduzione non è sufficiente se l'accordo invece prevedeva solo la modifica della pena detentiva.
- In tema di identificazione basata su intercettazioni multiple e indizi convergenti, la valutazione del giudice di merito prevale in cassazione salvo vizi di illogicità o manifestà contraddittorietà; offerte letture alternative dei fatti non sono ammissibili come motivo di annullamento.
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti e reato attuale; il giudice di merito deve motivare perché i precedenti indicano una perdurante inclinazione criminale, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se ben motivata.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto: è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi (anche di uno soltanto tra quelli dell'art. 133 c.p.) ritenuti prevalenti per motivare la propria decisione.
- Quando si impugna una sentenza dopo un accordo tra le parti in grado di modificare la pena, è essenziale verificare il contenuto preciso dell'accordo e la pronuncia di merito per stabilire se la Corte ha rispettato i termini dell'intesa; se l'accordo ha inciso solo sulla pena detentiva, la pena pecuniaria può rimanere immutata senza che ciò sia di per sé illegittimo.
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