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Sentenza

Sentenza n. 4016/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3503/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Majorano, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 9187/2021, pubblicata in data 20/06/2022, notificata in data 09/08/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202502748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che riconosceva l'anzianità del servizio non di ruolo ai fini della progressione economica e condannava l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, notificata al Ministero il 9 agosto 2022. La sentenza riconosceva il diritto al computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale, con inquadramento nella fascia 9-14 anni e condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 10.062,14, oltre ratei di tredicesima e accessori. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, con possibilità di adottare gli atti contabili necessari, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso e l'Amministrazione non aveva provato l'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e con il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, individuando quale parametro l'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in quanto ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Le spese di lite, liquidate in euro 700 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero; il compenso eventuale del commissario è stato determinato in euro 500.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.

  • l. 208/2015

    Le modifiche richiamate dal giudice hanno reso esplicito il riferimento all'interesse legale quale parametro per la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l'amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari, inclusi gli atti contabili e le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • Nel determinare la penalità di mora il giudice può assumere come parametro l'interesse legale applicato alla somma dovuta in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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