Ordinanza n. 499/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento che dispone la revoca del permesso di soggiorno UE del Sig. -OMISSIS- notificato al medesimo in data 13.07.2023; - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali. Le spese seguono la soccombenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE notificato il 13 luglio 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno UE, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, ritenendo necessario acquisire elementi aggiornati per poter decidere e calendarizzare la causa, ha ordinato al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: entrambe le parti dovranno adempiere entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT. Il ricorrente dovrà precisare la permanenza dell'interesse e aggiornare la vicenda; l'amministrazione dovrà depositare chiarimenti, atti impugnati e documentazione di corredo. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione relativa all'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto riportato nell'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di precisare l'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza insieme alle norme sull'istruttoria processuale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza insieme alle disposizioni processuali applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Individuato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, insieme alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di definire o calendarizzare una controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire dalla parte privata l'aggiornamento della vicenda e la conferma dell'interesse alla decisione, nonché dall'amministrazione chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione.
- L'ordinanza istruttoria deve indicare un termine per l'adempimento e può avvertire che la mancata conferma dell'interesse, se valutata come comportamento processuale inequivoco, produce conseguenze sulla procedibilità della domanda.
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