Sentenza n. 9883/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 107/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 107/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica docente per periodi di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 107/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico, anche pro quota, di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero alla costituzione della Carta e all’accredito delle somme secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. La ricorrente ha sostenuto che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non vi avesse dato esecuzione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del Tribunale di Viterbo era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di chiarimenti o indicazioni da parte del Ministero, il Collegio ha ritenuto provata la mancata esecuzione e ha ordinato all’Amministrazione di dare attuazione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta allo stato, restando possibile una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente accolto nei sensi della motivazione, poiché non è stata disposta immediatamente la penalità di mora. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale azionato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
DPCM 23 settembre 2015
È richiamato nel titolo esecutivo, la cui applicazione era stata disapplicata dal giudice ordinario nella parte incompatibile con il diritto riconosciuto alla docente.
DPCM 28 novembre 2016
Individua, tramite gli artt. 2, 5, 6 e 8, le modalità e le funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
- L’Amministrazione che si costituisce senza fornire chiarimenti né documentare l’avvenuta esecuzione del titolo non supera l’allegazione dell’inadempimento formulata dal creditore, sicché la domanda di ottemperanza può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice dell’esecuzione deve limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con decorrenza dell’intervento sostitutivo dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della parte vittoriosa.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere negata allo stato e riservata a una successiva richiesta qualora l’inottemperanza persista oltre i termini assegnati.
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