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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 1916/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 giugno 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1005/2023;

Giustizia amministrativa202501161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1916/2025, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico prefettizio e contro il diniego del Questore di Ragusa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo anche domanda cautelare, contestando il rigetto del ricorso contro il provvedimento tacito del Prefetto di Ragusa di rigetto del ricorso gerarchico e contro il presupposto diniego del Questore di Ragusa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il CGARS ha rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato: l'appello era stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania anziché a quella di Palermo, ufficio competente ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611/1933, poiché nel relativo distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.

La decisione

Il CGARS non ha deciso la domanda cautelare, ritenendo necessario il previo perfezionamento del contraddittorio. Ha assegnato all'appellante, ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a., il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare l'appello, unitamente all'ordinanza stessa, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Ha quindi fissato, per la prosecuzione della fase cautelare, una successiva camera di consiglio da indicarsi dal Presidente. L'ordinanza è stata comunicata dalla Segreteria all'appellante.

Norme richiamate

  • art. 11 regio decreto n. 1611/1933

    presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa

    La notifica del ricorso alle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto in relazione alla sede dell'autorità giudiziaria adita; nel caso concreto, la notifica doveva essere indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e non a quella di Catania.

  • art. 95, comma 3, c.p.a.

    In caso di contraddittorio non correttamente instaurato, il giudice assegna alla parte un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione; fino a tale regolare instaurazione non può essere decisa la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando un appello contro una sentenza che coinvolge amministrazioni statali sia notificato all'Avvocatura distrettuale territorialmente incompetente, il giudice deve rilevare l'irregolare instaurazione del contraddittorio e assegnare all'appellante un termine per rinnovare la notificazione presso l'Avvocatura competente per il distretto in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita.
  • La domanda cautelare non può essere esaminata finché il contraddittorio processuale non sia stato regolarmente instaurato; il giudice deve rinviare la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio dopo la rinnovazione della notifica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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