Sentenza n. 2846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 733/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 733/2025, che aveva respinto l'impugnazione degli atti della procedura concorsuale e del diniego di riconoscimento della riserva militare
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia aveva indetto un concorso per l'assunzione di 18 unità di categoria C1, con una quota di riserva per i volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate. L'appellante, dopo avere superato la prova scritta e pur possedendo il requisito sostanziale derivante dal precedente servizio militare volontario, non aveva barrato nella domanda la casella relativa alla leva volontaria o al titolo di riserva, barrando invece quella concernente l'adempimento degli obblighi di leva militare. Successivamente aveva trasmesso la documentazione comprovante il servizio e aveva chiesto la riformulazione della graduatoria e la nomina tra i vincitori. Formez PA e la Regione avevano negato il beneficio richiamando il bando, che subordinava il riconoscimento dei titoli di preferenza, precedenza o riserva alla loro preventiva dichiarazione nella domanda e alla successiva produzione documentale entro il termine previsto. In appello sono stati dedotti: errore nella ricostruzione dei fatti; violazione degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 6 della l. n. 241/1990; violazione dell'autovincolo della lex specialis e dei principi di proporzionalità e adeguatezza; erronea valutazione dei titoli; eccesso di potere; nonché riproposizione della domanda risarcitoria. L'appellante ha sostenuto che la documentazione successivamente prodotta avrebbe dovuto consentire il riconoscimento della riserva mediante soccorso istruttorio e che la mancata barratura della casella costituisse un errore materiale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le previsioni del bando fossero chiare nel richiedere che i titoli di preferenza, precedenza o riserva fossero già dichiarati nella domanda di partecipazione, potendo la documentazione successiva servire soltanto a comprovare titoli già dichiarati. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre ex novo un titolo premiale o per integrare nella sua integralità una domanda carente, poiché ciò violerebbe il principio di autoresponsabilità del candidato e la par condicio tra i partecipanti. La mancata barratura della casella relativa alla leva volontaria non è stata qualificata come mera irregolarità documentale sanabile. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un errore materiale: l'errore deve essere immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto, mentre la dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di leva militare e l'omessa dichiarazione della leva volontaria riguardavano elementi distinti, fondati su presupposti normativi e fattuali diversi. L'Amministrazione, pertanto, non solo poteva, ma doveva non riconoscere la riserva in assenza della relativa dichiarazione nella domanda. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità degli atti escludeva l'illegittimità dell'azione amministrativa, elemento costitutivo della responsabilità invocata. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.
Norme richiamate
artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66/2010
Prevedono la riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate; nel caso concreto il beneficio non è stato riconosciuto perché il relativo titolo non era stato dichiarato nella domanda di partecipazione.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
È stato invocato dall'appellante in relazione alla disciplina dei titoli di preferenza, precedenza e riserva, ma il giudice ha deciso la controversia soprattutto sulla base della lex specialis del concorso.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio consente la regolarizzazione o il chiarimento di carenze documentali relative a requisiti già dichiarati, ma non permette di introdurre un titolo di riserva non indicato nella domanda.
art. 8, comma 5, del bando di concorso
I concorrenti che hanno superato la prova d’esame e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire ... la documentazione relativa al possesso dei titoli ... La mancata presentazione ... comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.
La disposizione della lex specialis richiede la preventiva dichiarazione del titolo nella domanda; la produzione documentale successiva ha funzione meramente comprovativa e non può sanare l'omessa dichiarazione del titolo.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria richiede un atto o comportamento illegittimo della pubblica amministrazione; accertata la legittimità dell'operato amministrativo, manca un elemento costitutivo della responsabilità.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis richiede che i titoli di preferenza, precedenza o riserva siano dichiarati nella domanda, la successiva produzione documentale può soltanto comprovare un titolo già dichiarato e non può introdurre ex novo un titolo omesso.
- Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 non consente al candidato di modificare o integrare sostanzialmente la domanda di partecipazione mediante la tardiva indicazione di un requisito o titolo premiale non dichiarato originariamente.
- Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze dell'erronea o incompleta compilazione della domanda, quando la regola concorsuale sia chiara e la diversa soluzione comprometterebbe la par condicio tra i partecipanti.
- L'errore materiale nella domanda concorsuale è configurabile solo quando la volontà effettiva risulti immediatamente e inequivocabilmente riconoscibile dal contesto dell'atto, senza complesse attività ricostruttive; non ricorre quando l'omissione riguarda un titolo distinto da quello erroneamente dichiarato.
- La legittimità dell'atto amministrativo impugnato esclude, in radice, la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione fondata sull'illegittimità dell'atto o della condotta.
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