Sentenza del 07/06/2016 n. 4956 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in presenza di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione deve dimostrare che le operazioni indicate nelle fatture non sono state realmente effettuate, oppure che sono state effettuate da soggetti diversi da quelli formalmente indicati. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni e indizi, senza necessità di una prova diretta e documentale della falsità. Una volta forniti elementi sufficienti a mettere in dubbio la reale esistenza o riferibilità delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettivo svolgimento; a tal fine non è sufficiente richiamare la mera regolarità formale della contabilità o delle fatture.
La decisione
Il principio affermato conferma la legittimità dell'impostazione secondo cui l'Amministrazione assolve inizialmente il proprio onere anche attraverso elementi presuntivi. Dopo tale dimostrazione, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni contestate. La sola presenza di fatture correttamente registrate non è sufficiente, sicché l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente non riesca a superare gli indizi posti a fondamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima offrire elementi, anche presuntivi e indiziari, idonei a dimostrare la non veridicità dell'operazione.
- Non è necessario che l'Amministrazione disponga sempre di una prova diretta della simulazione: possono essere valorizzate incongruenze economiche, documentali, finanziarie o soggettive riguardanti i contraenti e le prestazioni.
- Dopo che l'Amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio, il contribuente deve dimostrare concretamente che l'operazione è stata effettivamente eseguita e, per le operazioni soggettivamente inesistenti, che è stata posta in essere dal soggetto indicato in fattura.
- La regolare registrazione contabile, la presenza della fattura e il pagamento del corrispettivo costituiscono elementi valutabili, ma di regola non bastano da soli a provare l'effettività dell'operazione.
- La difesa del contribuente dovrebbe quindi documentare la realtà economica dell'operazione mediante contratti, ordini, consegne, prove dei servizi, comunicazioni commerciali, tracciabilità dei pagamenti e ogni altro elemento coerente con la concreta esecuzione del rapporto.
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