Sentenza n. 5411/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione dirigenziale dell’11 novembre 2024 che ha ingiunto la rimozione delle opere abusive non contemplate nel provvedimento della Soprintendenza del 20 luglio 2022 e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria dal 2011 di alcuni cespiti di un complesso immobiliare vincolato, aveva contestato l’ingiunzione comunale di rimozione e ripristino. Con un unico motivo deduceva la nullità per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, o comunque l’illegittimità dell’atto per genericità e difficile comprensibilità degli obblighi imposti; lamentava inoltre contraddittorietà con l’ordine di reintegrazione della Soprintendenza del 20 luglio 2022 e con la successiva autorizzazione del 1° marzo 2023, oltre a ingiustizia manifesta, perplessità e irragionevolezza, violazione degli artt. 21 del d.lgs. 42/2004 e 33, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e del principio del giusto procedimento. In particolare, sosteneva che gli atti della Soprintendenza autorizzassero la conservazione del solaio a quota +19,50, rendendo tuttavia il sottotetto inutilizzabile mediante eliminazione della scala, demolizione dei divisori, rimozione degli impianti e demolizione di lucernari e abbaini. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità per il consolidamento dell’atto del 16 maggio 2024 che aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per i lavori di ripristino. Nel corso del giudizio la società ha comunicato di avere presentato una comunicazione di inizio lavori di demolizione, allegando l’autorizzazione della Soprintendenza del 7 luglio 2026; i lavori erano programmati dal 21 settembre 2026 al 21 gennaio 2027 e la stessa società ha dichiarato che, con il ripristino, non avrebbe più potuto conseguire un’utilità dall’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso né l’eccezione comunale sul consolidamento dell’atto presupposto. Preso atto della dichiarazione della ricorrente e della documentazione relativa alla comunicazione di inizio dei lavori di demolizione e all’autorizzazione della Soprintendenza del 7 luglio 2026, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la stessa ricorrente ha riconosciuto che il ripristino non le avrebbe consentito di conseguire un’utilità dalla decisione. Spese integralmente compensate, con contributo unificato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente nell’atto depositato il 14 settembre 2026 e riscontrato dalla documentazione allegata, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’interesse concreto a ottenere la decisione; nel caso specifico, la ricorrente aveva dichiarato che, avviato il ripristino, non avrebbe più conseguito alcuna utilità dall’eventuale accoglimento.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in base alle circostanze sopravvenute e alla stessa dichiarazione della parte ricorrente, l’eventuale accoglimento non può più procurarle un’utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →