Cassazione Penale, Sentenza n. 25035/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2021 che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 2.000,00 ritenuti profitto del reato associativo (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la mancata prova del rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato (assenza di individuazione del profitto specifico), la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora e, in generale, la violazione delle regole interpretative e dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo (richiamo agli artt. 240, co.2 e 416-bis, co.7 c.p., nonché art. 321, co.2 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non fosse priva dei minimi requisiti motivazionali: i giudici di merito avevano rilevato che l'indagato non aveva fornito giustificazioni sulla provenienza del denaro rinvenuto al momento dell'arresto, e che ciò, anche in combinazione con elementi indiziari, rendeva logico considerare la somma come provento o reimpiego derivante dall'associazione mafiosa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, data la natura fungibile del denaro (Sez. U., n. 42415/2021), non è necessaria l'identificazione materiale delle specifiche banconote per ritenere sussistente il nesso di pertinenzialità in re ipsa; analogamente il periculum in mora può essere assunto in ragione del rischio di reimpiego nel circuito delinquenziale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; oneri alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; richiamata come capo di imputazione e riferimento per la configurazione del profitto del reato e per il sequestro preventivo dei proventi.
art. 240, comma 2 c.p.
Richiamato dai giudici di merito quale riferimento normativo nell'ambito dei presupposti per il sequestro preventivo (citazione contestuale agli artt. relativi al sequestro dei profitti); interpretazione operativa nel provvedimento mirata a coordinare le regole sulle misure cautelari reali.
art. 321, comma 2 c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari reali; utilizzata per valutare la motivazione del giudice di merito.
art. 325 c.p.p.
Richiamato dalla Cassazione in ordine alla nozione di vizio impugnatorio in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze sulle misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo).
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali).
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Riferimento formale alle conclusioni scritte rese ai sensi della norma dal Sostituto Procuratore Generale; non oggetto di interpretazione sostanziale nella motivazione riportata.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma amministrativa procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza.
Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale fondamentale richiamato: la natura fungibile del denaro esime dall'identificazione materiale della specifica somma come profitto del reato; il nesso di pertinenzialità può ritenersi sussistente in re ipsa quando si tratta di denaro.
Massime di principio
- Quando il denaro contante è rinvenuto nella disponibilità di un indagato e questi non fornisce una giustificazione credibile della provenienza, i giudici di merito possono ritenere che si tratti di proventi o di reimpiego del reato, anche senza identificazione materiale delle singole banconote.
- Per il denaro la giurisprudenza ammette la pertinenzialità in re ipsa in ragione della sua natura fungibile: non è sempre richiesta la prova che la specifica somma coincida fisicamente con il profitto illecito.
- Il periculum in mora (rischio di dissipazione o reimpiego) può essere desunto dall'inserimento dell'indagato in un circuito delinquenziale e dalla concreta possibilità che il denaro sia reinvestito in attività illecite.
- In Cassazione i ricorsi contro ordinanze su misure cautelari reali sono ammessi solo per violazione di legge; le censure motivazionali devono dimostrare una carenza motivazionale radicale (assenza totale dei minimi requisiti) per essere accolte.
- Per impugnare efficacemente un sequestro diretto di denaro è utile fornire elementi probatori precisi sulla provenienza lecita delle somme o dimostrare specifici vizi di diritto nella motivazione del giudice di merito, non semplici contestazioni di merito.
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