Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25035/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2021 che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 2.000,00 ritenuti profitto del reato associativo (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la mancata prova del rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato (assenza di individuazione del profitto specifico), la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora e, in generale, la violazione delle regole interpretative e dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo (richiamo agli artt. 240, co.2 e 416-bis, co.7 c.p., nonché art. 321, co.2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non fosse priva dei minimi requisiti motivazionali: i giudici di merito avevano rilevato che l'indagato non aveva fornito giustificazioni sulla provenienza del denaro rinvenuto al momento dell'arresto, e che ciò, anche in combinazione con elementi indiziari, rendeva logico considerare la somma come provento o reimpiego derivante dall'associazione mafiosa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, data la natura fungibile del denaro (Sez. U., n. 42415/2021), non è necessaria l'identificazione materiale delle specifiche banconote per ritenere sussistente il nesso di pertinenzialità in re ipsa; analogamente il periculum in mora può essere assunto in ragione del rischio di reimpiego nel circuito delinquenziale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; oneri alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; richiamata come capo di imputazione e riferimento per la configurazione del profitto del reato e per il sequestro preventivo dei proventi.

  • art. 240, comma 2 c.p.

    Richiamato dai giudici di merito quale riferimento normativo nell'ambito dei presupposti per il sequestro preventivo (citazione contestuale agli artt. relativi al sequestro dei profitti); interpretazione operativa nel provvedimento mirata a coordinare le regole sulle misure cautelari reali.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari reali; utilizzata per valutare la motivazione del giudice di merito.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato dalla Cassazione in ordine alla nozione di vizio impugnatorio in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze sulle misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali).

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento formale alle conclusioni scritte rese ai sensi della norma dal Sostituto Procuratore Generale; non oggetto di interpretazione sostanziale nella motivazione riportata.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma amministrativa procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale fondamentale richiamato: la natura fungibile del denaro esime dall'identificazione materiale della specifica somma come profitto del reato; il nesso di pertinenzialità può ritenersi sussistente in re ipsa quando si tratta di denaro.

Massime di principio

  • Quando il denaro contante è rinvenuto nella disponibilità di un indagato e questi non fornisce una giustificazione credibile della provenienza, i giudici di merito possono ritenere che si tratti di proventi o di reimpiego del reato, anche senza identificazione materiale delle singole banconote.
  • Per il denaro la giurisprudenza ammette la pertinenzialità in re ipsa in ragione della sua natura fungibile: non è sempre richiesta la prova che la specifica somma coincida fisicamente con il profitto illecito.
  • Il periculum in mora (rischio di dissipazione o reimpiego) può essere desunto dall'inserimento dell'indagato in un circuito delinquenziale e dalla concreta possibilità che il denaro sia reinvestito in attività illecite.
  • In Cassazione i ricorsi contro ordinanze su misure cautelari reali sono ammessi solo per violazione di legge; le censure motivazionali devono dimostrare una carenza motivazionale radicale (assenza totale dei minimi requisiti) per essere accolte.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro diretto di denaro è utile fornire elementi probatori precisi sulla provenienza lecita delle somme o dimostrare specifici vizi di diritto nella motivazione del giudice di merito, non semplici contestazioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.