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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IVA - Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti - Disconoscimento della detrazione dell'imposta - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Assenza di mala fede - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Ufficio non è stata ritenuta sufficiente. L'onere di provare la consapevolezza, o la concreta conoscibilità, della frode grava sull'Amministrazione finanziaria. Non può essere accolta la presunzione secondo cui il cessionario non poteva non sapere della frode commessa dal cedente. In assenza di prova della mala fede del contribuente, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere riconosciuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha contestato la detrazione dell'IVA, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, ossia reali sotto il profilo economico ma fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo cedente o prestatore. La questione centrale riguardava la sussistenza della mala fede del cessionario: per negare la detrazione non è sufficiente dimostrare l'irregolarità o la frode del cedente, ma occorre provare che il cessionario sapesse o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.

Norme richiamate

  • Principio unionale del diritto alla detrazione IVA elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea

    Il diritto alla detrazione IVA può essere disconosciuto solo laddove il cessionario sapesse o avesse potuto sapere del disegno fraudolento posto in essere dal cedente.

    La detrazione può essere negata soltanto quando l'Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto conoscere la frode. La mera partecipazione a un'operazione fatturata da un soggetto diverso dall'effettivo cedente non è, da sola, sufficiente.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'irregolarità dell'operazione o l'interposizione del cedente, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Il contribuente non è tenuto a dimostrare in via preventiva la propria assoluta estraneità alla frode; deve tuttavia conservare e poter esibire elementi di ordinaria diligenza commerciale, come documentazione contrattuale, pagamenti tracciabili, consegna dei beni e verifica dell'identità e dell'affidabilità del fornitore.
  • La formula generica secondo cui il contribuente "non poteva non sapere" non sostituisce la prova concreta della mala fede e deve essere accompagnata da indizi specifici, gravi, precisi e concordanti.
  • La detrazione IVA non può essere negata automaticamente per le sole irregolarità del fornitore o perché quest'ultimo risulta fiscalmente inadempiente, se non è dimostrato il coinvolgimento consapevole o negligente del cessionario nel meccanismo fraudolento.
  • In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla condotta concreta del cessionario e sugli elementi oggettivi disponibili al momento dell'operazione, non su una responsabilità oggettiva per le frodi commesse da terzi.

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