Cassazione Civile, Ordinanza n. 30987/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione dei redditi della società contribuente, recuperando a tassazione maggiori imposte, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello, ritenendo legittimo un accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità complessiva delle scritture contabili. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con il secondo, esaminato per primo, ha denunciato omessa motivazione su un punto decisivo, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure d'appello sulla concreta modalità di determinazione della percentuale di ricarico e si fosse limitata ad affermazioni generiche sull'inattendibilità delle scritture, senza valutare la contestazione relativa ai presunti consumi di riso e pasta; con il primo motivo ha prospettato un'ulteriore omessa motivazione su circostanza rilevante; con il terzo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del d.l. 331/1993; con il quarto ha denunciato violazione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 546/1992 per difetto di notifica dell'istanza di discussione in pubblica udienza del ricorso in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di motivare in modo specifico sulla contestazione della contribuente relativa al metodo di determinazione della percentuale di ricarico e ai presunti consumi di riso e pasta, questione decisiva per la legittimità dell'accertamento. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. Ha invece ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, perché formulato in modo non chiaro e privo di adeguato supporto dimostrativo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600/1973
distingue l'accertamento analitico-extracontabile, consentito quando l'inattendibilità delle scritture è solo parziale e l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo puro quando le omissioni o inesattezze rendono inattendibili anche gli altri dati contabili, permettendo all'Amministrazione di prescindere in tutto o in parte dalle scritture
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per l'accertamento induttivo puro in materia di imposte indirette, nei casi di inattendibilità complessiva delle scritture
art. 2727 c.c.
richiamato nel quadro delle presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento analitico-extracontabile
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici che l'Ufficio può utilizzare per completare le lacune del quadro contabile
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
l'erronea qualificazione del tipo di accertamento non si traduce di per sé in violazione di legge, ma può riflettersi su altri vizi denunciabili
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro per censurare errori processuali, come l'illegittima acquisizione di elementi di prova oltre i limiti processuali
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è il parametro per censurare l'errore di fatto o il vizio motivazionale nella selezione e valutazione del materiale probatorio
art. 62 sexies del d.l. 331/1993
invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al metodo di accertamento e alla percentuale di ricarico
art. 62 sexies del d.l. 331/1993 convertito nella l. 427/1993
richiamato nel terzo motivo come disciplina della verifica fondata su coefficienti e percentuali di ricarico
art. 33, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alla discussione in pubblica udienza e alla notificazione dell'istanza alle controparti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la distinzione tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità delle scritture contabili: la parziale inattendibilità consente all'Ufficio di integrare i dati, mentre l'inattendibilità complessiva consente di prescindere dalle scritture e di ricostruire il reddito con elementi anche meramente indiziari.
- La scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve essere sorretta da un ragionamento logico e congruo, esplicitato dal giudice di merito; non è sufficiente un'affermazione generica sul fatto che il campione debba essere significativo per qualità e quantità dei beni.
- Quando il ricorrente censura la motivazione della sentenza di merito, il vizio sussiste se il giudice omette di esaminare una contestazione decisiva specificamente dedotta, soprattutto se riguarda il metodo utilizzato dall'Ufficio per quantificare i ricavi o i consumi presunti.
- L'erronea qualificazione del tipo di accertamento da parte del giudice di merito non integra di per sé violazione di legge, ma può rilevare come vizio processuale o come vizio di motivazione, a seconda della concreta censura proposta.
- Le censure di legittimità che denunciano vizi procedurali devono essere specifiche e chiaramente intellegibili; in difetto di chiarezza sul fatto dedotto e sul pregiudizio subito, il motivo è inammissibile.
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