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Sentenza

Sentenza n. 9916/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;

Giustizia amministrativa202304618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e al ripiano del relativo payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, concernenti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e l'adozione delle linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Nel corso del giudizio, la Regione Toscana ha dichiarato che, a seguito del pagamento da parte dell'impresa delle somme determinate a suo carico in misura pari al 25%, in applicazione dell'art. 7 d.l. 95/2025, convertito, si era verificata la cessazione della materia del contendere nei ricorsi relativi al payback dei dispositivi medici, con compensazione delle spese. All'udienza del 22 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiesto la compensazione delle spese, senza opposizione delle amministrazioni resistenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Non è stata pronunciata una decisione sulla legittimità dei decreti impugnati, poiché è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla loro contestazione. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e alla posizione non oppositiva delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta improcedibilità può essere definita con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica riferita al fatto risolutivo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito

    La Regione ha richiamato la disposizione per sostenere che il pagamento in forma ridotta del 25% delle somme dovute a titolo di payback comporta la cessazione della materia del contendere nei ricorsi relativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando risulti non contraddetta dagli atti del giudizio, determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La manifesta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere definita con sentenza in forma semplificata, mediante motivazione sintetica riferita alla circostanza risolutiva.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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