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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10174/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di acqua potabile nei confronti di un comune per il pagamento di somme relative a somministrazioni idriche e a interessi moratori su fatture anteriori. Il comune propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che mancasse un contratto scritto e che quindi l'obbligazione dovesse gravare, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 77/1995, sugli amministratori o funzionari che avessero autorizzato la fornitura. In appello, dopo vicende processuali legate all'interruzione e alla riassunzione, la corte territoriale riconobbe solo in parte il credito e condannò in solido i soggetti chiamati ex art. 35 d.lgs. 77/1995, con manleva del comune. Il fallimento della società ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la corte d'appello non avesse deciso sul terzo motivo di gravame relativo al pagamento degli interessi delle fatture nn. 839/1993 e 4/1996, asseritamente autonomi rispetto alla somministrazione oggetto di causa e fondati su precedenti forniture regolarmente autorizzate; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., riproponendo la tesi che quelle fatture riguardassero soltanto interessi per ritardato pagamento di precedenti forniture e non il credito principale controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo che non vi fosse stata alcuna omessa pronuncia: la sentenza d'appello aveva infatti affrontato espressamente il credito per interessi di mora recato dalle fatture 839/93 e 4/96, qualificandolo come riferito a una somministrazione idrica estranea a quella oggetto di causa e per la quale non risultava provata l'esistenza di un valido contratto. Ne è derivato il rigetto del ricorso. Le spese sono state compensate per l'evidente peculiarità della vicenda. È stata inoltre data atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda, anche se con formulazione non perfettamente perspicua.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non sussiste se il fatto storico dedotto risulta sostanzialmente valutato dalla sentenza impugnata.

  • art. 35 d.lgs. 77/1995

    Richiamato come base della pretesa imputazione dell'obbligazione agli amministratori/funzionari che abbiano autorizzato la fornitura in assenza di contratto scritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza impugnata si esprima, anche implicitamente o con motivazione non lineare, sul capo di domanda devoluto al giudice.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non è configurabile se il fatto storico dedotto come decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Per fondare una pretesa di pagamento occorre che il rapporto obbligatorio sia riconducibile alla somministrazione o al titolo contrattuale dedotto in giudizio; in mancanza di prova del valido contratto, la domanda non può essere accolta.
  • La qualificazione del credito come accessorio rispetto a precedenti forniture non consente di superare l'accertamento di estraneità della somministrazione rispetto alla causa concreta dedotta.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte può compensare le spese in presenza di peculiarità della vicenda e dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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