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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3664/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3664/2024, recante condanna al pagamento di somme dovute per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 3664/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l'amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente, nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sono stati quindi ritenuti sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi dovuti. È stato assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione. È stato inoltre precisato che il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e della mancata esecuzione da parte dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente, nel caso concreto, la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne pecuniarie derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro; il dirigente appartenente alla stessa amministrazione resistente opera nell'ambito dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce il fondamento della regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato, in combinato con l'art. 26 c.p.a., per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendo l'intervento sostitutivo su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per le condanne pecuniarie derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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