Sentenza n. 643/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 9,90 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 9,90, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prova pratica e il punteggio di 9,90, deducendo, con riferimento al quesito n. 4, che la risposta considerata corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lei indicata. Con riferimento al quesito n. 6, ha sostenuto, in via alternativa, che la risposta della commissione e quella da lei fornita fossero entrambe corrette, sicché l'ambiguità del quesito avrebbe viziato la valutazione e l'esito della prova. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione all'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito a tutti i candidati 2 punti per il quesito n. 4 e 2 punti per il quesito n. 6, indipendentemente dalla risposta fornita, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto della riassegnazione, la ricorrente ha conseguito almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza integrasse la cessazione della materia del contendere, e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse sostanziale azionato era stato integralmente soddisfatto mediante l'ammissione della candidata alla prova orale. Quanto alle spese, il giudice ha disposto la compensazione per metà e ha posto la restante metà a carico dell'ASL secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandola in 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata adottata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, nel giudizio cautelare, sussistono i presupposti per la decisione immediata.
art. 30 c.p.a.
Condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.
Richiamato quale base della domanda di riammissione e di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali.
Richiamato quale parametro della censura subordinata concernente la regolarità delle operazioni concorsuali; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 9 del bando di concorso
Soglia di 14 punti per l’ammissione alla prova orale.
La riassegnazione dei punteggi per i quesiti nn. 4 e 6 ha consentito alla ricorrente di raggiungere la soglia necessaria per l'ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o compie un'attività che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente; in tale ipotesi non deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
- In un concorso pubblico, il riesame della prova da parte della commissione e la riassegnazione del punteggio ai quesiti contestati, con conseguente superamento della soglia di ammissione e accesso alla fase successiva, soddisfano integralmente l'interesse alla riammissione e determinano la cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di un intervento satisfattivo dell'amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile delle questioni e le circostanze concrete del contenzioso.
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