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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32178/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società cooperativa impugnava in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2004. Il contenzioso nasceva da riprese fondate sull’asserita inesistenza di operazioni fatturate e sulla ricostruzione induttiva del reddito, anche mediante elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e da riscontri su altri soggetti commercialmente collegati. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che al momento della verifica e della notifica dell’accertamento la società fosse già cessata, con conseguente insussistenza della soggettività passiva. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e prova presuntiva, lamentando che la CTR le avesse addossato l’onere della prova contraria senza che l’Ufficio avesse prima dimostrato l’inesistenza delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non risultasse provata la cancellazione della società dal registro delle imprese, ma solo la cessazione dell’attività e l’apertura della liquidazione; pertanto la società conservava soggettività passiva ai fini tributari e la notifica dell’avviso non era invalida per estinzione dell’ente. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile e comunque infondata, ribadendo che, nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che in tal caso grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni. La doglianza della ricorrente è stata letta come richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente; la semplice cessazione dell’attività o la liquidazione non equivalgono a estinzione

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione per i rapporti con l’Amministrazione finanziaria si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi, senza efficacia retroattiva

  • art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973

    il liquidatore può rispondere solo per un autonomo titolo di responsabilità civilistica connesso alla carica, non per successione nel debito tributario della società

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, ma può essere contestata se relativa a operazioni inesistenti

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo anche mediante presunzioni semplici

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    consente la rettifica IVA anche sulla base di presunzioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia violato tali criteri

  • art. 2697 c.c.

    quando l’Ufficio prova presuntivamente l’inesistenza delle operazioni, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge, ma non può essere piegato a una mera richiesta di nuova valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo ai presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese è presupposto dell’estinzione dell’ente; la sola cessazione dell’attività o l’apertura della liquidazione non fanno venir meno la soggettività passiva della società.
  • La notifica di un avviso di accertamento è invalida per difetto di legittimazione del destinatario solo se sia provata la previa cancellazione della società; in difetto di tale prova, l’ente può essere validamente destinatario dell’atto.
  • Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché connotate da gravità, precisione e concordanza.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva seria dell’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza e la reale riferibilità dei costi o dell’IVA detratta.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di presunzioni in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; la critica è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato criteri presuntivi giuridicamente errati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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