Cassazione Civile, Ordinanza n. 32178/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cooperativa impugnava in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2004. Il contenzioso nasceva da riprese fondate sull’asserita inesistenza di operazioni fatturate e sulla ricostruzione induttiva del reddito, anche mediante elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e da riscontri su altri soggetti commercialmente collegati. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che al momento della verifica e della notifica dell’accertamento la società fosse già cessata, con conseguente insussistenza della soggettività passiva. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e prova presuntiva, lamentando che la CTR le avesse addossato l’onere della prova contraria senza che l’Ufficio avesse prima dimostrato l’inesistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non risultasse provata la cancellazione della società dal registro delle imprese, ma solo la cessazione dell’attività e l’apertura della liquidazione; pertanto la società conservava soggettività passiva ai fini tributari e la notifica dell’avviso non era invalida per estinzione dell’ente. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile e comunque infondata, ribadendo che, nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che in tal caso grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni. La doglianza della ricorrente è stata letta come richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente; la semplice cessazione dell’attività o la liquidazione non equivalgono a estinzione
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione per i rapporti con l’Amministrazione finanziaria si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi, senza efficacia retroattiva
art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
il liquidatore può rispondere solo per un autonomo titolo di responsabilità civilistica connesso alla carica, non per successione nel debito tributario della società
art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972
la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, ma può essere contestata se relativa a operazioni inesistenti
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento induttivo anche mediante presunzioni semplici
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
consente la rettifica IVA anche sulla base di presunzioni
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia violato tali criteri
art. 2697 c.c.
quando l’Ufficio prova presuntivamente l’inesistenza delle operazioni, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge, ma non può essere piegato a una mera richiesta di nuova valutazione delle prove
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo ai presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese è presupposto dell’estinzione dell’ente; la sola cessazione dell’attività o l’apertura della liquidazione non fanno venir meno la soggettività passiva della società.
- La notifica di un avviso di accertamento è invalida per difetto di legittimazione del destinatario solo se sia provata la previa cancellazione della società; in difetto di tale prova, l’ente può essere validamente destinatario dell’atto.
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché connotate da gravità, precisione e concordanza.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva seria dell’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza e la reale riferibilità dei costi o dell’IVA detratta.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di presunzioni in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; la critica è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato criteri presuntivi giuridicamente errati.
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