Cassazione Penale, Sentenza n. 26652/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento cautelare personale per un omicidio avvenuto il 8 giugno 2025 a Fontanivava (nel testo: Fontanaviva). Un indagato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal GIP di Padova e il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato la misura. I fatti descritti sono quelli di un omicidio commesso con arma da fuoco ai danni di una persona offesa, con aggravanti dei motivi futili e della premeditazione. Il quadro indiziario è fondato, secondo l'ordinanza richiamata, su immagini di videosorveglianza di un ciclista travisato, sulla compatibilità fisica tra l'indagato e l'autore ripreso, sull'acquisto online di indumenti simili a quelli usati dall'agente, sul rinvenimento di materiale idoneo alla fabbricazione di proiettili artigianali, su residui di sparo sulla bicicletta dell'indagato e su particelle compatibili con quelle trovate sulle ogive e sul cadavere. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) contestava il pericolo di reiterazione criminosa, lamentando l'omessa valutazione del dato temporale, della personalità e della condotta anteatta, nonché del trasferimento dei congiunti della vittima; 2) contestava il pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che esso fosse fondato su dichiarazioni assunte senza garanzie ex art. 63, comma 2, c.p.p. e su dati congetturali, sostenendo inoltre la disponibilità dell'indagato a collaborare; 3) contestava l'adeguatezza della custodia in carcere, prospettando l'assenza di condotte minacciose successive ai fatti, il temporaneo allontanamento dei familiari della vittima, esigenze di salute e la necessità di assistere l'anziano genitore. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha giudicato congrua la motivazione sulla sussistenza attuale e concreta del pericolo di reiterazione, valorizzando modalità esecutive dell'omicidio, persistenza del proposito aggressivo verso i congiunti superstiti, preparazione accurata e intensità del dolo; ha ritenuto adeguatamente motivato anche il pericolo di inquinamento probatorio, fondato su specifici comportamenti successivi al fatto, tra cui un falso filmato per simulare un alibi e il tentativo di disfarsi di un barattolo con materiale metallico; ha infine escluso l'idoneità di misure meno afflittive, osservando la vicinanza dell'abitazione dell'indagato a quella dei familiari della vittima, la loro momentanea partenza per timore di ulteriori aggressioni e la capacità dell'indagato di incidere sul materiale probatorio. Le ragioni di salute e di assistenza familiare sono state ritenute generiche e, comunque, recessive rispetto alle esigenze cautelari. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata all'indagato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia, soprattutto, sui pericula libertatis di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p., escludendo che vi fosse stata una motivazione meramente assertiva fondata solo sulla presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Le deduzioni difensive sono state considerate generiche o non specificamente confrontate con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione cautelare relativa
per il titolo di reato opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, che la difesa può vincere con elementi contrari; tuttavia il giudice può comunque fondare positivamente la misura sulla concreta sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
il pericolo di inquinamento probatorio può essere desunto da specifici comportamenti dell'indagato successivi al fatto che incidano o mirino a incidere sulle fonti di prova.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
il pericolo di reiterazione può essere ricavato dalle modalità concrete della condotta, dalla personalità desumibile dal fatto e dalla persistenza della propensione alla violenza, non solo dalla gravità astratta del reato.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
la doglianza difensiva richiamava la necessità delle garanzie previste per le dichiarazioni rese da persona indagata; la Corte non ha accolto la censura perché il pericolo probatorio era comunque sorretto da ulteriori dati specifici.
art. 309 cod. proc. pen.
nel procedimento di riesame i tempi sono contingentati e non è compatibile con essi un accertamento medico approfondito sulle condizioni cliniche dell'indagato; eventuali questioni sanitarie vanno semmai trattate in sede di modifica della misura.
art. 299 cod. proc. pen.
è la sede ordinaria per la valutazione di sopravvenute esigenze sanitarie o per la modifica della misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In materia cautelare personale, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere non esonera il giudice dal dovere di motivare in concreto sulla sussistenza delle esigenze cautelari; allo stesso tempo, la difesa deve allegare elementi specifici e non meramente assertivi per superare tale presunzione.
- Il pericolo di reiterazione criminosa non può essere desunto in via esclusiva dalla gravità del titolo di reato, ma può essere fondato sulle modalità concrete della condotta, sulla sua preparazione, sull'intensità del dolo e su elementi sintomatici di persistente aggressività o mancata resipiscenza.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere ravvisato quando l'indagato tenga condotte concrete idonee a ostacolare, alterare o simulare le prove, anche se tali condotte siano successive al fatto e indipendenti dal titolo di reato contestato.
- Nel giudizio cautelare, le censure sulla motivazione devono confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice del riesame; deduzioni generiche o apodittiche non sono idonee a scalfire la tenuta dell'ordinanza.
- Le esigenze personali o familiari dell'indagato, così come generici profili sanitari non adeguatamente documentati e specificati, non prevalgono sulle esigenze cautelari sociali e probatorie quando queste risultino concretamente e attualmente gravi.
- Nel procedimento di riesame non è fisiologicamente compatibile l'espletamento di accertamenti medici approfonditi sulle condizioni dell'indagato; eventuali esigenze sopravvenute devono essere fatte valere nella sede propria di modifica della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →