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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-417/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019. — AW e altri contro Lietuvos valstybė e Lietuvos valstybė. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Articolo 26, paragrafo 5 – Numero di emergenza unico europeo – Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante. — Causa C-417/18

Giurisprudenza europea62018CJ0417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la tutela garantita per le chiamate di emergenza al 112 non può essere esclusa solo perché la chiamata proviene da un cellulare privo di SIM, purché la localizzazione sia tecnicamente fattibile. Ha inoltre riconosciuto un margine di discrezionalità agli Stati membri nel fissare i criteri tecnici di precisione, ma entro un limite funzionale: i dati devono consentire ai soccorritori di intervenire utilmente. Infine, in materia di responsabilità dello Stato, ha applicato il principio di equivalenza al requisito del nesso causale, ammettendo che un nesso indiretto sia sufficiente anche per la violazione del diritto UE se lo è per violazioni interne analoghe.

Rinvio pregiudiziale sulla portata dell'obbligo di fornire le informazioni di ubicazione nelle chiamate al 112, anche da telefono cellulare senza SIM, e sui criteri nazionali di precisione nonché sulla responsabilità dello Stato per mancata attuazione.

La questione giuridica

Se l'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 imponga la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante anche per le chiamate al 112 effettuate da telefoni cellulari privi di scheda SIM; se gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità nel definire i criteri di esattezza e affidabilità di tali informazioni, fino a limitarsi all'identificazione della cella; e se, ai fini della responsabilità dello Stato, sia sufficiente un nesso causale indiretto quando tale standard è previsto dal diritto nazionale.

Principio di diritto

L'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 impone, ove tecnicamente fattibile, che le imprese mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità di emergenza le informazioni di ubicazione per ogni chiamata al 112, incluse quelle effettuate da telefoni cellulari senza SIM. Gli Stati membri possono definire i criteri di esattezza e affidabilità di tali dati, ma solo entro i limiti imposti dalla necessità di consentire una localizzazione effettiva e sufficientemente precisa per un utile soccorso; spetta al giudice nazionale verificare se la disciplina concreta rispetti tale standard. Inoltre, se il diritto interno considera sufficiente un nesso causale indiretto per la responsabilità dello Stato, il principio di equivalenza impone che lo stesso valga anche per una violazione del diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Articolo 26, paragrafo 5, direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 26, paragrafi 1-3, direttiva 2002/22/CE
  • Considerando 36 direttiva 2002/22/CE
  • Considerando 39 direttiva 2009/136/CE

Obbligo di localizzazione nelle chiamate al 112 da telefono senza SIM

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vilniaus apygardos administracinis teismas nell'ambito di una domanda di risarcimento proposta dai familiari di una giovane vittima, che aveva chiamato ripetutamente il 112 da un telefono cellulare senza che il centro di emergenza riuscisse a visualizzarne il numero o a localizzarla. Il giudice lituano chiedeva se l'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE si applichi anche a tali chiamate e se la normativa nazionale fosse adeguata.

Contesto fattuale e normativo

La vicenda nasce da un drammatico fatto di cronaca: ES, minorenne, dopo essere stata rapita e aggredita, telefonò più volte al numero unico europeo di emergenza 112 chiedendo aiuto. Secondo il fascicolo, il centro di raccolta chiamate non visualizzò il numero del cellulare, con conseguente impossibilità di localizzarla. La disciplina rilevante è l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, in particolare il paragrafo 5, che impone agli Stati membri di garantire la messa a disposizione gratuita delle informazioni di localizzazione del chiamante al momento in cui la chiamata raggiunge l'autorità di emergenza.

Prime due questioni: applicazione dell'articolo 26, paragrafo 5, anche senza SIM

La Corte osserva che il testo della disposizione si riferisce a "ogni chiamata" al numero unico europeo 112. Richiama inoltre la propria precedente giurisprudenza, secondo cui si tratta di un obbligo di risultato: non basta predisporre un quadro normativo, ma occorre che le informazioni di localizzazione siano effettivamente trasmesse ai soccorsi, nei limiti della fattibilità tecnica. Da ciò deriva che le chiamate al 112 effettuate da un telefono cellulare senza scheda SIM non possono essere escluse dal campo di applicazione della norma.

Terza questione: margine discrezionale degli Stati membri sui criteri di precisione

Quanto ai criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni di ubicazione, la Corte riconosce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella loro definizione. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata: alla luce dei considerando 36 della direttiva 2002/22 e 39 della direttiva 2009/136, la finalità della disciplina è rafforzare la protezione degli utenti e consentire ai servizi di emergenza di svolgere efficacemente i propri compiti. Ne consegue che i criteri nazionali devono, nei limiti della fattibilità tecnica, garantire una localizzazione sufficientemente affidabile e precisa da permettere un soccorso utile. La verifica concreta della conformità della normativa lituana spetta al giudice del rinvio.

Quarta questione: responsabilità dello Stato e nesso causale

Sulla responsabilità risarcitoria dello Stato membro, la Corte ricorda che tra le condizioni per la responsabilità per violazione del diritto dell'Unione figura il nesso causale diretto tra violazione e danno. Tuttavia, il danno deve essere risarcito secondo la disciplina interna, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Perciò, se il diritto nazionale considera sufficiente un nesso causale indiretto per la responsabilità dello Stato in casi analoghi di violazione del diritto interno, lo stesso criterio deve valere anche quando la violazione riguardi il diritto dell'Unione.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l'articolo 26, paragrafo 5, impone la trasmissione delle informazioni di localizzazione anche per chiamate al 112 da telefoni cellulari senza SIM, se tecnicamente fattibile;
  • gli Stati membri hanno un margine di apprezzamento sui criteri tecnici, ma tali criteri devono consentire una localizzazione effettiva utile al soccorso;
  • se il diritto nazionale ammette un nesso causale indiretto per la responsabilità dello Stato, tale standard deve essere applicato anche alle violazioni del diritto dell'Unione, in base al principio di equivalenza.

Principi affermati

La sentenza conferma la natura sostanziale e finalistica dell'obbligo di localizzazione nelle emergenze: la tutela dell'incolumità dell'utente prevale su letture restrittive legate alla sola presenza della SIM o a criteri tecnici meramente formali. Al contempo, ribadisce che, in materia di responsabilità dello Stato, il diritto nazionale resta rilevante per la concreta disciplina del risarcimento, purché rispetti l'equivalenza con le azioni interne analoghe.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichenumero di emergenza 112localizzazione del chiamanteresponsabilità dello statorisarcimento del danno

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