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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38565/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un muro costruito da un proprietario sul confine tra due fondi. In appello era stata accolta in parte la domanda del confinante, con accertamento che il muro sconfinava per mq. 15,52 in una particella di sua proprietà e condanna all'arretramento. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il muro sarebbe stato eretto esattamente sul confine preesistente anche rispetto alla particella indicata e che, quindi, non sarebbe stato corretto ricorrere al criterio delle mappe catastali. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 132, n. 4, e 384 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando in sostanza l'omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la censura colpiva un preteso uso del criterio catastale, mentre la decisione di merito si fondava invece su un accertamento in fatto compiuto tramite ctu e sul frazionamento del 1988, profili non efficacemente censurati. Quanto al secondo, ha escluso l'omesso esame in senso tecnico e ha rilevato che la doglianza investiva in realtà il mancato rinnovo della ctu, istanza che la corte territoriale aveva implicitamente rigettato, senza necessità di motivazione specifica del diniego. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    È la norma invocata per la regolazione della controversia di confine; la Corte rileva però che la censura non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su un accertamento in fatto e sul frazionamento catastale del 1988.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per dedurre violazione di legge; la Corte respinge la censura perché non attacca la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il significato tecnico dell'omesso esame alla luce della giurisprudenza di legittimità, escludendo che nel caso vi sia stato un omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale; la Corte esclude la fondatezza della doglianza nei termini proposti.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 132 c.p.c.; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento dei confini, la censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile o infondata la doglianza che si limiti a contestare un criterio probatorio o ricostruttivo diverso da quello effettivamente adottato dal giudice di merito.
  • L'accertamento del confine fondato su consulenza tecnica d'ufficio e su atti di frazionamento storico è un apprezzamento in fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale oggi configurabile come omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della consulenza tecnica non integra di per sé un vizio autonomamente rilevante se il giudice di merito l'ha implicitamente disattesa e il diniego non richiede una motivazione espressa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di trasformare in censura di legittimità una mera contestazione della valutazione delle prove o della completezza dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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