Ordinanza n. 59/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. -OMISSIS-/D.A.Spo. di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401, emesso dal Questore di Latina in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto, per la durata di cinque anni, di accedere agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli o a fini benefici; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Latina recante divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Latina adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento gli vietava, per cinque anni, l'accesso agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea nei quali si disputano incontri di calcio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il DASPO era fondato sulla denuncia del ricorrente per il possesso di strumenti atti ad offendere, in relazione al reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, nonché sulla ricorrenza di un'ipotesi di recidiva. Gli ulteriori motivi di ricorso non sono specificati nel testo dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del DASPO. In particolare, il divieto appare legittimamente adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989, poiché il ricorrente era stato denunciato per il possesso di strumenti atti ad offendere, condotta riconducibile all'art. 4 della legge n. 110/1975. Anche la durata quinquennale è stata ritenuta prima facie giustificata dalla recidiva. Il giudice ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 800,00.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401
divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Il DASPO appare legittimamente adottato nei confronti della persona denunciata per il possesso di strumenti atti ad offendere; la durata quinquennale appare giustificata dalla recidiva.
art. 4 l. n. 110/1975
possesso di strumenti atti ad offendere
La denuncia per tale reato costituisce, nel sommario esame cautelare, il presupposto della misura di divieto di accesso.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 appare giustificato dalla denuncia dell'interessato per il possesso di strumenti atti ad offendere, riconducibile al reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975.
- La recidiva può giustificare, almeno nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, la durata quinquennale del divieto di accesso agli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →