Cassazione Civile, Ordinanza n. 14931/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica della rendita catastale, originato da procedura DOCFA, relativo a una centrale idroelettrica. La società contribuente contestava: (i) la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, ritenuto carente perché valutativo e poco dettagliato; (ii) l’assenza di prova, da parte dell’Ufficio, circa la sussistenza dei requisiti per considerare rilevanti ai fini catastali taluni beni e, in particolare, le opere di sostegno delle condotte forzate; (iii) la violazione della disciplina catastale e dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, per avere incluso nella stima elementi che sarebbero invece esclusi come componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo. La società richiamava anche una consulenza di parte per sostenere l’erroneità dei valori attribuiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso in un contesto DOCFA, perché l’Ufficio aveva lasciato invariati i dati di fatto dichiarati e si era limitato a una diversa valutazione tecnica del compendio. Ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il motivo relativo alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, ritenendo non adeguatamente accertata la rilevanza catastale delle opere in cemento di sostegno delle condotte forzate, poiché occorre verificare se tali strutture siano autonomamente funzionali e utili al di fuori del processo produttivo oppure siano parte integrante dell’impianto escluso dalla stima. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, così come le ulteriori censure connesse alla quantificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 7 L. 212/2000
È stata evocata per contestare la motivazione dell’atto impositivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura nel caso DOCFA.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa i presupposti della rettifica e la correttezza dei valori catastali; la censura è risultata assorbita o comunque non decisiva nella parte accolta.
art. 9 R.D.L. n. 652/1939
Norma catastale richiamata unitamente alla disciplina regolamentare e alla legge del 2015 per censurare l’inclusione di determinati beni nella rendita.
artt. 28 e 61 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamati come norme del regolamento catastale rilevanti per la determinazione della rendita.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La Corte la interpreta nel senso che, ai fini catastali, vanno inclusi solo gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell’immobile, mentre sono esclusi i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, anche se infissi al suolo o integrati strutturalmente.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina catastale degli immobili speciali; non è centrale nella ratio decisoria esplicita.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del sindacato di legittimità per le violazioni di legge dedotte nei motivi.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l’Ufficio non contesta i dati fattuali dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della rendita, l’avviso è adeguatamente motivato anche con indicazioni sintetiche degli elementi oggettivi e della classe attribuita.
- Se l’Amministrazione modifica la rendita per una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve invece essere più analitica, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, sono inclusi i soli elementi strutturalmente connessi al bene che ne accrescono qualità e utilità, mentre restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- L’esclusione catastale delle componenti impiantistiche dipende dalla loro funzione nel processo produttivo e non dalla mera infissione stabile al suolo o dalla integrazione strutturale con il fabbricato.
- Quando si discute della rilevanza catastale di opere di sostegno o di componenti analoghe di un impianto produttivo, il giudice di merito deve accertare in concreto se esse abbiano autonomia funzionale e utilità residua rispetto al processo produttivo, oppure se siano parte essenziale e inscindibile dell’impianto escluso dalla stima.
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