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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 20072 del 20 maggio 2026, recante diniego di accesso alla versione integrale dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata, alla documentazione amministrativa e agli altri atti della procedura.

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, alla documentazione amministrativa e agli altri atti della procedura, comprese le giustificazioni rese nella verifica di congruità dell'offerta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa, classificatasi seconda in una procedura per l'affidamento triennale del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla richiesta di accesso all'offerta tecnica e alla documentazione dell'aggiudicataria. Ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso agli atti di gara e dell'accesso documentale, nonché il difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha contestato che l'opposizione dell'aggiudicataria fosse generica e non individuasse specifici segreti tecnici o commerciali, sostenendo che le parti oscurate riguardassero soltanto l'organizzazione del servizio e documentazione relativa a certificazioni dichiarate. Ha inoltre censurato l'assenza di una autonoma istruttoria e di una valutazione motivata da parte della stazione appaltante sull'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza, anche con riferimento all'oscuramento massivo dell'offerta tecnica e delle giustificazioni prodotte nel subprocedimento di verifica dell'anomalia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione dell'operatore economico controinteressato non possa limitarsi a un diniego generico e autoreferenziale, ma debba individuare puntualmente le singole informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale e fornire una motivata e comprovata dimostrazione della relativa segretezza. La stazione appaltante deve valutare autonomamente e motivatamente tali ragioni, verificando che l'informazione sia specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, idonea a garantire un vantaggio concorrenziale e dotata di effettivi caratteri oggettivi di segretezza. Nel caso concreto, l'opposizione dell'aggiudicataria non collegava specifiche parti dell'offerta a segreti tutelati dalla legge, mentre il Comune si era limitato ad aderirvi senza svolgere una valutazione propria. In assenza di una comprovata segretezza oggettiva, prevalgono i principi di trasparenza e pubblicità delle gare pubbliche. Il Comune è stato quindi ordinato a mettere a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta senza omissis entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato deciso con sentenza che ha ordinato l'ostensione della documentazione.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    Regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e il bilanciamento tra trasparenza della gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali; l'opposizione del concorrente deve essere puntuale e comprovata e la stazione appaltante deve svolgere una valutazione motivata.

  • artt. 22 e 25 l. 241/1990

    Rilevano per la disciplina generale dell'accesso documentale e del relativo diniego; la limitazione dell'accesso per esigenze di riservatezza deve essere concretamente giustificata.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    È richiamato quale parametro della tutela dei segreti commerciali; la segretezza opponibile all'accesso deve riferirsi a informazioni oggettivamente riservate e dotate di valore economico e vantaggio concorrenziale.

  • artt. 39, 70 e 75 direttiva 2014/24/UE

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla trasparenza e sulla tutela delle informazioni riservate nelle procedure di affidamento; il testo non esplicita una distinta interpretazione applicativa di tali disposizioni.

Massime di principio

  • L'opposizione del concorrente controinteressato all'accesso all'offerta tecnica non può essere generica o meramente autoreferenziale: deve individuare puntualmente le singole parti contenenti segreti tecnici o commerciali e indicare in modo motivato e comprovato le ragioni della relativa tutela.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente l'opposizione del controinteressato, ma deve svolgere una valutazione autonoma, concreta e motivata sull'effettiva sussistenza della segretezza e sulla sua opponibilità all'accesso.
  • Un'informazione può essere sottratta all'accesso in quanto segreto tecnico o commerciale solo se è specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, idonea a procurare un vantaggio concorrenziale ed effettivamente caratterizzata da segretezza oggettiva.
  • Quando la segretezza oggettiva delle informazioni non è puntualmente comprovata, nel bilanciamento con l'interesse alla trasparenza delle gare pubbliche prevalgono i principi di trasparenza e pubblicità, con conseguente obbligo di ostensione integrale della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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