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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36442/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., deducendo nullità della "ordinanza genetica" ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. (lett. c) e c) bis) per una "motivazione asfittica", cioè per la mancata autonoma motivazione del giudice di prime cure in relazione alla pregnanza e attualità delle esigenze cautelari. Ha altresì censurato la carenza del quadro indiziario rispetto ai reati contestati (art. 416-bis, truffa, falso, riciclaggio).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il riesame fosse stato svolto nei limiti del devolutum e che l'eccezione di nullità sollevata riguardasse solo la mancata autonoma motivazione sulle esigenze cautelari; non potevano pertanto essere sollevate censure non sottoposte al giudice del gravame. Sul merito, il Tribunale aveva comunque valutato il ruolo del ricorrente all'interno del clan mafioso "batanesi" e aveva fornito un quadro coerente e organico delle ragioni della custodia. La mancata indicazione formale, parola per parola, sulle alternative alla custodia non comporta automaticamente la nullità quando dal complesso motivazionale risulti prevalente la pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-te).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sul 416-bis è stata richiamata quale reato-base e il giudice ha valorizzato l'appartenenza e il ruolo del ricorrente nel sodalizio mafioso "batanesi" come elemento a favore della misura cautelare

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e c) bis

    L'eccezione di nullità basata sulla mancanza di autonoma motivazione ai sensi di tale articolo è stata esaminata: il giudice ha ricordato che la formale omissione non produce automaticamente nullità se dal complesso motivazionale emergono comunque ragioni concrete e prevalenti connesse alla pericolosità sociale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    funzione di giudice del riesame

    Il Tribunale ha operato in funzione di giudice del riesame, con pieno esame devoluto delle censure presentate, ma limitandosi a valutare le questioni effettivamente proposte dal ricorrente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    riferimento alle esigenze cautelari

    L'art. 274 (esigenze cautelari) è stato richiamato nella valutazione della pregnanza e attualità delle esigenze cautelari e nella verifica se potessero essere adottate misure meno afflittive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    sanzione per ricorso manifestamente infondato

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata come principio interpretativo in tema di valutazione della colpa del ricorrente rispetto all'inammissibilità; usata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di riesame il giudice deve valutare solo le censure effettivamente devolute: non è consentito sollevare ex novo questioni non sottoposte al gravame
  • La mera tecnica del "copia-incolla" del provvedimento di primo grado non determina automaticamente la nullità se dal complesso motivazionale emergono valutazioni effettive e congrue
  • La mancanza formale, parola per parola, di un'indicazione sulle ragioni per cui le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive non comporta di per sé la nullità se le considerazioni sulla pericolosità sociale e sulla personalità dell'indagato risultano chiare e prevalenti
  • Le censure generiche e aspecifiche sul quadro indiziario sono insufficienti davanti a un provvedimento che espone un quadro organico e coerente delle ragioni della misura
  • Chi impugna una misura cautelare deve articolare e specificare le singole censure giuridiche e di fatto in sede di gravame per poter dolersi di eventuali errori di valutazione del giudice di secondo grado
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), quindi valutare rischi di sanzioni quando le censure siano deboli o meramente assertive

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