Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento ex lege, con decorrenza 1 ottobre 2012, di un dipendente ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base a norme che prevedono il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile se il trattamento ministeriale risulti inferiore. Il lavoratore ha chiesto che, nel calcolo dell’assegno ad personam, fossero incluse alcune voci previste dal CCNL ANAS ma escluse dall’amministrazione: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, includendo le prime tre voci e negando l’assicurazione sanitaria; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, violazione delle norme sul trasferimento e del d.m. attuativo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la distinzione del CCNL ANAS tra retribuzione fissa e variabile e avrebbe erroneamente considerato sufficiente la mera presenza in busta paga per qualificare le voci come fisse e continuative; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che fosse necessario accertare il mutato assetto organizzativo e l’identità delle mansioni prima e dopo il trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam spettante al personale trasferito da ANAS al Ministero, il criterio decisivo è la struttura del trattamento economico goduto al momento del trasferimento, letta alla luce del CCNL ANAS in base al quale quelle voci venivano corrisposte. La norma tutela la conservazione del livello complessivo di retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso ANAS, senza che rilevi l’invarianza delle mansioni o delle condizioni di lavoro dopo il passaggio al Ministero. La Corte ha quindi condiviso la valutazione della Corte d’appello, secondo cui le voci contestate, pur inserite dal contratto collettivo nella retribuzione variabile, erano in concreto previste in modo fisso e continuativo; in particolare, il premio di produzione era riconosciuto in misura fissa, collegata al livello contrattuale, senza riferimento a obiettivi o valutazioni discrezionali. Il ricorso è stato rigettato e il Ministero condannato alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario del resistente. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato esente dal relativo pagamento.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
"Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"
La norma va applicata guardando al trattamento economico concretamente goduto presso l’ente di provenienza al momento del trasferimento; il limite delle voci fisse e continuative serve a selezionare, nell’ambito del trattamento accessorio, le voci da mantenere nel calcolo dell’assegno ad personam.
art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011
Norma richiamata come base legislativa del trasferimento del personale e del regime del trattamento economico da conservare.
art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012
Norma di attuazione richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi interpretativa sulla determinazione dell’assegno ad personam.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione contrattuale tra retribuzione fissa e variabile non esclude che alcune voci della retribuzione accessoria possano essere, in concreto, fisse e continuative ai fini del mantenimento previsto dalla legge.
artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS
Le singole clausole del contratto collettivo sono state lette nel senso che le voci contestate avevano natura stabile e garantita, quindi fissa e continuativa.
art. 115 c.p.c.
Il richiamo è stato ritenuto improprio perché la Corte d’appello non ha deciso sulla base di una regola di valutazione delle prove o di non contestazione.
art. 2697 c.c.
Il richiamo è stato ritenuto improprio perché la questione non verteva sulla ripartizione dell’onere della prova, ma sull’interpretazione della disciplina applicabile al calcolo dell’assegno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato esente dal pagamento.
Massime di principio
- Nel trasferimento ex lege di personale da un ente privatizzato a un’amministrazione pubblica, il calcolo dell’assegno ad personam va effettuato avendo riguardo al trattamento economico effettivamente goduto al momento del trasferimento, secondo la disciplina collettiva dell’ente di provenienza che regolava quelle voci retributive.
- La clausola legale che limita il mantenimento alle voci "fisse e continuative" non coincide con la sola retribuzione base: anche componenti del trattamento accessorio possono rientrare nel calcolo se, per come disciplinate dal contratto collettivo, presentano carattere stabile e garantito.
- Ai fini dell’assegno ad personam rileva la struttura retributiva pregressa, non la permanenza dopo il trasferimento delle medesime mansioni, dell’assetto organizzativo o delle cause giustificative delle singole voci nel nuovo rapporto di lavoro.
- La distinzione contrattuale tra retribuzione fissa e variabile non è decisiva in sé se, in concreto, la singola voce è dovuta in modo predeterminato e non subordinato a risultati, incentivi o valutazioni discrezionali.
- Non sussiste violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. quando la decisione impugnata si fonda sull’interpretazione della disciplina sostanziale applicabile e non su una controversia circa la prova dei fatti.
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